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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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OSSERVATORIO SUL DIRITTO EUROPEO 1079<br />

campo di applicazione del diritto comunitario, come quelle previste dai titoli<br />

V e VI del trattato sull’Unione europea e comunque ai trattamenti<br />

aventi come oggetto la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato<br />

(compreso il benessere economico dello Stato, laddove tali trattamenti<br />

siano connessi a questioni di sicurezza dello Stato) e le attività dello Stato<br />

in materia di diritto penale ». Secondo la Corte, se infatti è pur vero che i<br />

dati personali dei passeggeri sono inizialmente raccolti per fini commerciali<br />

da parte delle compagnie aeree ( 15 ), tuttavia essi sono sottoposti ad ulteriori<br />

forme di trattamento da parte del CBP aventi natura del tutto differente,<br />

poiché non finalizzate alla realizzazione di una prestazione di servizi,<br />

ma funzionali alla salvaguardia della pubblica sicurezza ed al perseguimento<br />

di finalità repressive ( 16 ); ne deriva dunque che la prevalenza di<br />

quest’ultimi scopi comporta l’inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni<br />

della direttiva 95/46/CE. Va peraltro osservato come, con riguardo al<br />

merito dell’accordo, nelle conclusioni dell’Avvocato Generale non abbiano<br />

comunque trovato accoglimento gli ulteriori rilievi critici concernenti<br />

la violazione del diritto alla vita privata ( 17 ) derivante dal trattamento posto<br />

in essere dal CBP, nonché le osservazioni circa il difetto di proporzionalità<br />

fra il trattamento posto in essere in virtù degli accordi con gli USA ed i fini<br />

di contrasto del terrorismo e della criminalità perseguiti ( 18 ).<br />

Sulla base della pronuncia della Corte e delle considerazioni dell’Avvocato<br />

Generale da ultimo richiamate, emerge dunque l’opportunità di<br />

spostare la riflessione in ambito pubblicistico, focalizzando l’attenzione<br />

sui rapporti fra Stato e cittadino, sulla possibilità per i poteri pubblici di<br />

porre in essere intrusioni significative nella sfera privata individuale al fine<br />

di prevenire fenomeni criminali di notevole rilevanza. L’esclusione della<br />

materia della sicurezza dello Stato, e di quelle ulteriori di cui all’art. 3, n.<br />

2, primo trattino, dir. 95/46/CE, dall’ambito della disciplina comunitaria<br />

del trattamento dei dati personali non può infatti tradursi nella mancata<br />

( 15 ) La raccolta dei dati avviene dunque nell’ambito dello svolgimento di un’attività che<br />

rientra a pieno titolo nel diritto comunitario, quale la vendita di un biglietto aereo che dà<br />

diritto ad una prestazione di servizi.<br />

( 16 ) Cfr. punto 56 della sentenza ove si asserisce che « il trasferimento dei dati PNR<br />

[Passenger Name Record] al CBP costituisce un trattamento avente come oggetto la pubblica<br />

sicurezza e le attività dello Stato in materia di diritto penale »; cfr. altresì punto 55 della<br />

medesima pronuncia.<br />

( 17 ) Cfr. art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle<br />

libertà fondamentali.<br />

( 18 ) Cfr. conclusioni dell’Avvocato Generale, presentate il 22 novembre 2005, nelle cause<br />

riunite C-317/04 e C-318/04, punti 108 ss.

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