20.06.2013 Views

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAGGI 995<br />

Altra ipotesi sarebbe quella di estendere automaticamente tutta la<br />

normativa comunitaria anche alle situazioni interne, meccanismo però<br />

che richiede innanzitutto copertura costituzionale, visti i risvolti cui la<br />

sentenza n. 443 del 1997 della nostra Corte Costituzionale ha dato origine.<br />

Un tale impatto del diritto comunitario non è però certo nelle intenzioni<br />

del legislatore comunitario, da sempre volontariamente estraneo alle questioni<br />

interne.<br />

Non rimane che la possibilità, ogni qual volta ci si trovi ad una disciplina<br />

innovativa e più liberale proposta da una direttiva comunitaria, di<br />

operare un confronto tra le situazioni che vanno sottoposte alla direttiva e<br />

quelle che invece ne rimangono escluse. Nel caso le situazioni risultino<br />

comparabili lo Stato potrebbe applicare, anche alle situazioni interne, la<br />

normativa comunitaria, modificando di fatto la disciplina nazionale, in<br />

forza di un generale divieto di discriminazione « a rovescio » che potrebbe<br />

prendere a modello quello previsto dalla comunitaria 2005.<br />

Non va quindi vista in maniera negativa una possibile armonizzazione,<br />

per così dire, « casistica »: essa potrebbe rappresentare finalmente il<br />

superamento di certi limiti, anacronistici e tutto sommato stonati in un<br />

contesto come quello comunitario, che richiede duttilità e coraggio nelle<br />

stesse scelte legislative.<br />

Inoltre, l’armonizzazione non deve essere concepita come un appiattimento<br />

delle professioni, meccanismo che certamente eviterebbe le discriminazioni<br />

« a rovescio » ma azzererebbe tutte le peculiarità proprie delle<br />

professioni « tradizionali », che in ogni Stato variano a seconda della formazione<br />

didattica conseguita.<br />

Il sistema che vige ora, per quanto possa essere continuamente a rischio<br />

di creare discriminazioni, è comunque apprezzabile: il plus introdotto<br />

dalla nuova comunitaria dovrebbe essere letto come un incentivo<br />

ad un livellamento che non sia appiattimento, ma che tenga conto delle<br />

particolarità proprie di ogni Stato, soprattutto in quelle professioni dove la<br />

formazione scolastica varia di Stato in Stato, e altro non può fare se non<br />

attraverso una grande riforma dell’impianto scolastico per rendere queste<br />

professioni più « a misura di Europa ».<br />

Non bisogna poi dimenticare che in ogni caso permane la competenza<br />

della Corte Costituzionale che, in caso di discriminazione « a rovescio »,<br />

potrebbe intervenire censurando di incostituzionalità le norme interne discriminatorie,<br />

ovviamente perché lesive dell’art. 3 Cost.<br />

13. – Il problema delle discriminazioni « a rovescio » è un risvolto fisiologico<br />

intimamente collegato all’impatto che il diritto comunitario ha<br />

all’interno dell’ordinamento nazionale.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!