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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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916 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

ci si può chiedere se nonostante l’avvenuta legittimazione sia possibile, o<br />

preferibile, in ragione della tutela del consumatore, una diversa applicazione<br />

dei disposti normativi.<br />

Nonostante il BGH si sia più volte espresso in senso contrario a una<br />

modifica della prassi attuale ( 63 ), esponenti della dottrina hanno sottoposto<br />

al vaglio diverse possibili soluzioni interpretative ( 64 ). Un’ampia applicazione<br />

della regola dei contratti collegati si potrebbe ottenere in sede di<br />

interpretazione analogica del § 9 VerbrKrG, considerando il requisito dell’unità<br />

economica già soddisfatto dal nesso teleologico tra i due contratti<br />

di mutuo e di compravendita, dal momento che il primo risulta concluso<br />

in funzione del secondo e viceversa. Sul punto, però, il legislatore, con<br />

l’abrogazione del § 491, comma 3°, punto 1, BGB e l’introduzione del §<br />

358, comma 3°, punto 3, BGB sembra aver posto chiari limiti alla definizione<br />

di « unità economica » tra i due contratti, onde evitare una generalizzata<br />

applicazione del § 358, comma 2°, BGB.<br />

Altri esponenti della dottrina hanno suggerito un’interpretazione più<br />

favorevole al consumatore dei §§ 357, 346, commi 1° e 3°, BGB, disciplinanti<br />

le conseguenze dell’esercizio del diritto di recesso ( 65 ).<br />

Secondo questa proposta, il consumatore dovrebbe restituire la parte<br />

del credito non ancora ammortizzato alla banca, la quale, a sua volta, dovrebbe<br />

rifondere il mutuatario degli interessi già pagati. Per quel che concerne<br />

gli interessi al valore di mercato, il consumatore sarebbe obbligato<br />

al pagamento, ex § 346, comma 3°, punto 2, BGB, solo nei limiti dell’arricchimento<br />

conseguito a seguito del mutuo, e cioè nei limiti dell’ammontare<br />

corrispondente alle rendite percepite dalla locazione dell’immobile.<br />

Questa soluzione risulterebbe economicamente vantaggiosa per il<br />

consumatore, dal momento che tali rendite, a ragione della precarietà del<br />

bene locato, potrebbero risultare di gran lunga inferiori all’ammontare<br />

degli interessi annuali di mercato maturati. Inoltre, come sottolineato dalla<br />

dottrina, questa soluzione farebbe sì che la banca si accollasse le perdite<br />

associate al recesso dal contratto di mutuo e il consumatore le perdite<br />

risultanti dall’acquisto dell’immobile ad un prezzo eccessivo rispetto al<br />

valore di mercato ( 66 ). Nonostante gli evidenti vantaggi di questa proposta,<br />

secondo quanto stabilito dal § 488 BGB, il consumatore rimarrebbe<br />

( 63 ) Cfr. BGH, in MW, 2003, pp. 2184-2186.<br />

( 64 ) Cfr. Hoffmann, in ZIP, 2002, pp. 1066-1071.<br />

( 65 ) Cfr. Schulte-Nölke, Verbraucher als Opfer des Verbraucherschutzes?, in Zeitschrift<br />

für das gesamte Schuldrecht (ZGS), 2005, p. 281 ss.<br />

( 66 ) Cfr. Schulte-Nölke, op. cit., p. 282.

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