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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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808 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

maggiore idoneità a garantire la tutela dell’interesse dell’attore, tenuto a<br />

compiere un’attività processuale entro termini perentori, la cui erosione si<br />

è avvertito essere violativa del relativo diritto di difesa.<br />

Si è presa in considerazione, in particolare, l’ipotesi in cui « la notificazione<br />

viene in rilievo come compimento di attività da parte del notificante,<br />

alla quale si collega il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico,<br />

quale è, ad esempio, il termine per proporre impugnazione » ( 102 ).<br />

Avuto riguardo al sistema della notificazione a mezzo del servizio postale,<br />

e in particolare alle ipotesi di cui all’art. 8 L. n. 890/92 (rifiuto di ricevere<br />

l’atto da parte delle persone abilitate; mancanza o inidoneità o as-<br />

marzo 2004, n. 13065: « In tema di notificazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale<br />

n. 477 del 2002 – dichiarativa della illegittimità costituzionale del combinato disposto<br />

dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20<br />

novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta<br />

si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché<br />

a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario –, e come dalla Corte<br />

Costituzionale ribadito anche nella sentenza n. 28 del 2004, nell’ordinamento deve ritenersi<br />

operante un principio generale in base al quale, qualunque sia la modalità di trasmissione,<br />

la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato<br />

termine, si intende perfezionata in momenti diversi rispettivamente per il richiedente<br />

e per il destinatario della notifica, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte di quest’ultimo<br />

dovendo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze<br />

negative derivanti dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte<br />

di questo sottratta alla sua disponibilità ». Nello stesso senso v. Cass., sez. un., 4 maggio<br />

2006, n. 10216; Cass., 16 marzo 2006, n. 5853; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2593; Cass., 11 gennaio<br />

2006, n. 239; Cass., 17 novembre 2005, n. 23294; Cass., 16 novembre 2005, n. 23089;<br />

Cass., 28 luglio 2005, n. 15809; Cass., 26 luglio 2005, n. 15616; Cass., 1 aprile 2005, n. 6836;<br />

Cass. 2 settembre 2004, n. 17714, in Boll. Trib. inf., 2005, 881 n.; Cass., 11 giugno 2004, n.<br />

11140, in Foro it., 2004, I, c. 2356 ss., con nota di Caponi, Sulla legittimazione dell’ufficiale<br />

giudiziario a notificare il ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale; Cass., 13 aprile<br />

2004, n. 7018; Cass., 8 aprile 2004, n. 6906; Cass., 1° aprile 2004, n. 6402; Cass., 19 gennaio<br />

2004, n. 709; Cass., 3 luglio 2003, n. 10481, cit.; Cass., 19 maggio 2003, n. 7839; Cass., 27 agosto<br />

2002, n. 12544.<br />

Contra, nel senso che il termine per il deposito del ricorso per cassazione, ex art. 369<br />

c.p.c., decorra dalla data nella quale il procedimento notificatorio si è perfezionato anche<br />

per il destinatario, e, quindi, nel caso della notifica effettuata a mezzo posta, dalla data di ricezione<br />

dell’atto, certificata nell’avviso di ricevimento, v. Cass., 8 settembre 2004, n. 18087.<br />

V. altresì Cass., 30 maggio 2003, n. 8720; Cass., 29 novembre 2002, n. 16992, in Arch. civ.,<br />

2003, p. 372 ss.; Cass., 22 maggio 2002, n. 7503; Cass., 4 aprile 2002, n. 4825; Cass., 4 gennaio<br />

2002, n. 70, in Foro it., 2002, I, c. 1792 ss., con nota di Barone; Cass., 18 settembre 2001,<br />

n. 11744; Cass., 28 ottobre 1999, n. 12108; Cass., 11 giugno 1999, n. 5738; Cass., 4 febbraio<br />

1999, n. 965; e già Cass., Sez. Un., 3 aprile 1989, n. 1605.<br />

( 102 ) Così Cass., sez. un., 5 marzo 1996, n. 1729, cit.

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