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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 945<br />

“modelli” fondamentali distinti all’interno del diritto delle restituzioni:<br />

mentre l’idea di fondo dell’arricchimento senza causa è che occorre impedire<br />

che taluno si arricchisca ingiustificatamente a spese altrui (sicché l’obbligo<br />

restitutorio incontra il limite dell’arricchimento), il principio ispiratore<br />

dell’indebito consiste nell’esigenza che ogni spostamento patrimoniale,<br />

indipendentemente da qualsiasi impoverimento/arricchimento esso<br />

produca, abbia una propria causa meritevole di tutela.<br />

Ancora più convincente è la divaricazione tra divieto di arricchimento<br />

e gestione di affari altrui: il giudice adito con una domanda di indennizzo<br />

per indebito arricchimento non può accogliere la domanda a titolo di negotiorum<br />

gestio, poiché l’azione di arricchimento senza causa diverge da<br />

quest’ultima « sia per il petitum – costituito dall’indennizzo per la diminuzione<br />

patrimoniale subita – che per la causa petendi, ossia per i fatti giuridici<br />

posti a suo fondamento » ( 62 ).<br />

C’è però un dato, innegabile: le restituzioni italiane si caratterizzano<br />

per la loro complementarità. La conferma di questa complementarità è<br />

nella stessa commistione disciplinare tra i vari istituti, basti pensare al rapporto<br />

intercorrente tra concezione « reale » e concezione « patrimoniale »:<br />

la disciplina dell’indebito ( 63 ) è ispirata indubbiamente alla prima; tuttavia<br />

nell’attuale sistema della condictio le deroghe sono talmente importanti<br />

da fare pensare ad un’inversione di tendenza a vantaggio della seconda: si<br />

pensi all’art. 2037, comma 3°, c.c.; all’art. 2038, comma 1°, c.c.; all’art. 2039<br />

c.c. Sono tutte ipotesi nelle quali la restituzione non ha ad oggetto l’obiettivo<br />

valore economico della prestazione, ma l’incremento patrimoniale<br />

concretamente prodottosi a vantaggio del percipiente. Ma questo accade,<br />

a ben vedere, non perché la condictio tradisce la propria natura e funzione,<br />

ma perché sopravvengono circostanze che dal punto di vista sistematico<br />

sono esterne alla disciplina dell’indebito e rendono legislativamente<br />

utile la sovrapposizione di rimedi restitutori che, singolarmente<br />

considerati, avrebbero altra natura e funzione.<br />

Si prenda ad esempio l’art. 2037 c.c., relativo alla distruzione della res<br />

indebiti: la ripetizione dell’indebito vuole, di massima, il ripristino tra le<br />

parti del rapporto dell’originaria situazione patrimoniale; se la cosa è perita,<br />

ciò non è possibile. La restituzione è possibile solo per equivalente.<br />

Ma il criterio dell’aestimatio rei e quello dell’in rem verso vengono applica-<br />

( 62 ) Cass., 6 ottobre 1994, n. 8184, in Giust. civ. Mass. 1994, p. 1197.<br />

( 63 ) Su cui v., in particolare, Moscati, Concezione « reale » e concezione « patrimoniale »<br />

dell’arricchimento nel sistema degli artt. 2037- 2038 del c.c., in Studi in memoria di D. Pettiti,<br />

vol. II, 1973, p. 991 ss.

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