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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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810 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

Al riguardo deve peraltro obiettarsi che il principio della scissione,<br />

considerato nel suo significato pregnante in base al quale sono individuabili<br />

due diversi momenti di perfezionamento, non appare invero applicabile<br />

quantomeno laddove viene a profilarsi idoneo a ridondare in termini<br />

di lesione di garanzie fondamentali come quelle del contraddittorio e del<br />

diritto di difesa (art. 24 Cost.).<br />

Tale principio non sembra ad esempio contemperabile con l’ipotesi<br />

della notificazione della citazione o del ricorso e del pedissequo decreto<br />

di fissazione dell’udienza effettuata in violazione dei termini di comparizione<br />

di cui all’art. 163-bis c.p.c. ( 105 ).<br />

bre 1992, n. 546, sulle comunicazioni e notificazioni nel processo tributario; l’art. 2 d.p.r. 24<br />

novembre 1971, n. 1199, sui ricorsi gerarchici nella giustizia amministrativa; gli artt. 138, 140<br />

e 143 c.c. sulle notificazioni direttamente eseguite dall’ufficiale giudiziario, che, secondo il<br />

loro tenore letterale e comunque secondo l’interpretazione consolidata, prevedono, rispettivamente,<br />

che la notificazione si perfeziona al momento della ricezione dell’atto da parte<br />

del destinatario; alla data della spedizione della raccomandata con cui il destinatario della<br />

notifica viene avvertito che la copia dell’atto è stata depositata nella casa comunale; con il<br />

deposito di copia nella casa del comune e affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio giudiziario<br />

avanti al quale si procede; Conte, op. cit., p. 28.<br />

( 105 ) Per la nullità dell’atto di citazione ex art. 164 c.p.c., non sonabile, ove il convenuto<br />

non si sia costituito, dal rinvio d’ufficio ex artt. 318 c.p.c. e 57, 1° co., disp. att. c.c. v. la citata<br />

Cass., 12 aprile 2006, n. 8523.<br />

Per l’affermazione del principio secondo cui la nullità dell’atto introduttivo del giudizio<br />

per violazione dei termini a comparire è sanata dalla costituzione del convenuto, tuttavia,<br />

se quest’ultimo eccepisce tale vizio, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 164, terzo comma,<br />

cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 9 della legge n. 353 del 1990), a fissare nuova<br />

udienza nel rispetto dei termini. L’inosservanza di tale obbligo essendo deducibile in sede<br />

di legittimità, senza che il convenuto debba indicare il danno arrecatogli dalla inosservanza<br />

del termine, atteso che la violazione di un termine dilatorio, tempestivamente denunciata,<br />

comporta la nullità dell’atto compiuto prima della sua maturazione, v. Cass., 13<br />

maggio 2004, n. 9150; Cass., 7 marzo 2002, n. 3335.<br />

Nel senso che nel procedimento d’appello in materia di lavoro o di previdenza e assistenza<br />

obbligatorie, i vizi della “vocatio in ius” consistenti nell’omissione o nella nullità della<br />

notificazione del ricorso, ovvero (come nella specie) nella nullità dipendente dalla concessione<br />

all’appellato di un termine a difesa inferiore a quello previsto dall’art. 435, terzo comma,<br />

cod. proc. civ., non determinano l’inammissibilità dell’impugnazione, se il deposito del<br />

ricorso, integrante l’“editio actionis”, è avvenuto entro i termini di decadenza stabiliti per<br />

l’appello, e neanche comportano l’improcedibilità del gravame, dato che può operare – anche<br />

nel caso in cui siano ormai scaduti i termini per l’impugnazione – la sanatoria per effetto della<br />

costituzione in giudizio dell’appellato o, in mancanza di questa, della rinnovazione della<br />

notificazione entro il termine perentorio che allo scopo deve assegnare il giudice, in applicazione<br />

dell’art. 421, ovvero anche di una lettura estensiva dell’art. 291, in caso di assegnazione<br />

di un termine a difesa insufficiente. In quest’ultima ipotesi, le indicate modalità di sanatoria<br />

con efficacia “ex tunc” sono giustificate anche dall’applicazione analogica delle disposizioni

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