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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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744 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

mente, invece, dall’entrata in vigore del Reg. CE 1/2003 vi sono state 7 richieste<br />

di informazioni e 10 richieste di pareri ex art. 15.1, da parte di giudici<br />

degli Stati membri. In 3 casi, vi è stata una richiesta di parere e di<br />

informazioni ( 94 ). I pareri resi dalla Commissione verranno resi pubblici<br />

una volta che si sia concluso il giudizio dinnanzi al giudice nazionale che<br />

ne abbia fatto richiesta, salvo impedimenti di natura legale ( 95 ); al fine di<br />

evitare indirizzi divergenti nel rendere i pareri, la Commissione e l’autorità<br />

nazionale di concorrenza del paese interessato si informeranno reciprocamente<br />

della richiesta di parere da parte di un giudice nazionale ( 96 ).<br />

Ancora inutilizzato dalla Commissione risulta – salvo che in un recentissimo<br />

caso – l’ulteriore strumento di collaborazione “attiva” rappresentato<br />

dalla possibilità di presentare alle giurisdizioni nazionali osservazioni<br />

scritte (ed orali, ma su autorizzazione del giudice), in merito a giudizi nazionali<br />

che implichino questioni relative all’applicazione degli articoli 81-<br />

82 CE (c.d. amicus curiae) (art. 15.3), al fine di favorire una loro coerente<br />

applicazione.<br />

Peraltro, diversamente dalla gran parte degli Stati membri, nel nostro<br />

ordinamento non sono state ancora introdotte misure volte a coordinare<br />

il nuovo istituto dell’amicus curiae con la disciplina del processo civile,<br />

creando non poche incertezze circa la corretta collocazione dell’istituto<br />

tra le figure di intervento previste nel codice di procedura civile ( 97 ).<br />

Inoltre, nell’ordinamento italiano non risultano essere state adottate<br />

misure o provvedimenti per dare corso alla trasmissione sistematica delle<br />

sentenze dei giudici in applicazione degli articoli 81 e 82 CE (come previsto<br />

dall’art. 15.2, Reg. CE 1/2003) al fine di permettere alla Commissione<br />

di essere tempestivamente informata in merito a siffatte pronunce ed<br />

eventualmente intervenire nelle successive fasi del giudizio. A riprova di<br />

ciò – a differenza dei maggiori Stati membri – nessuna sentenza di giudici<br />

italiani figura nell’apposita sezione del sito internet della Commissione,<br />

dedicata alla pubblicazione delle versioni non confidenziali delle sentenze<br />

comunicate dai giudici nazionali in base al citato art. 15, paragrafo 2, Reg.<br />

CE 1/2003.<br />

In proposito, un modello interessante a cui poter fare riferimento ap-<br />

( 94 ) Dati aggiornati ad agosto 2006.<br />

( 95 ) Si veda in proposito la Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza<br />

2005, punto 221.<br />

( 96 ) Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2005, punto 220.<br />

( 97 ) Scuffi, L’istruttoria nei giudizi antitrust: collaborazione informativa e strumenti di indagine<br />

a disposizione del giudice nazionale, cit., p. 477.

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