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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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746 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

resse pubblico, ed il quale è strutturalmente più adatto (e forse il solo idoneo)<br />

all’accertamento ed alla repressione delle condotte anticoncorrenziali<br />

“segrete” (cartelli hard-core).<br />

In proposito, due sono le esigenze particolarmente rilevanti emerse<br />

nella disciplina comunitaria. Entrambi attengono alla tutela della riservatezza,<br />

in particolare, riguardanti (i) le informazioni sensibili acquisite al fascicolo,<br />

e (ii) le informazioni acquisite in attuazione dei programmi di clemenza.<br />

– Quanto alla prima, la tutela della riservatezza ha ad oggetto principalmente<br />

i segreti aziendali o le altre informazioni di natura sensibile ( 100 )<br />

che figurano nel fascicolo dell’istruttoria e la cui divulgazione sarebbe lesiva<br />

non solo, direttamente, dei diritti delle imprese che hanno chiesto ed<br />

ottenuto la tutela delle predette informazioni sensibili, ma, indirettamente,<br />

anche della funzionalità ed efficacia del procedimento antitrust in relazione<br />

al quale esse sono state acquisite. In proposito, la Comunicazione<br />

sulla cooperazione con i giudici condiziona espressamente la possibilità –<br />

da parte della Commissione – di fornire le predette informazioni ai giudici<br />

nazionali alla garanzia che essi tutelino adeguatamente la loro riservatezza,<br />

impedendone la divulgazione nell’ambito dei loro giudizi ( 101 ). In<br />

tal senso, si veda anche l’opzione n. 7 del Libro Verde.<br />

Rispetto a questa esigenza, che è propria anche delle istruttorie condotte<br />

dall’Autorità (nelle quali la riservatezza trova specifica tutela ( 102 )), si<br />

( 100 ) In base alla nuova Comunicazione della Commissione sull’accesso riguardante le<br />

regole per l’accesso al fascicolo istruttorio nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e<br />

82 del Trattato CE, del regolamento (CE) n. 139/2004 (in G.U.U.E., C 325, 22 dicembre<br />

2005) costituiscono « segreti aziendali » tutte quelle informazioni riguardanti le attività<br />

commerciali di un’impresa che, se rese pubbliche, arrecherebbero all’impresa stessa un grave<br />

danno. Tra queste figurano le informazioni « di ordine tecnico e/o finanziario relative al<br />

know-how, i metodi di valutazione dei costi, i segreti ed i processi di produzione, le fonti di approvvigionamento,<br />

le cifre relative alla produzione e alle vendite, le quote di mercato, gli elenchi<br />

dei clienti e dei distributori, i piani di commercializzazione, la struttura dei costi e dei prezzi e<br />

la strategia di vendita ». Per « altre informazioni riservate » si intendono invece tutte le informazioni<br />

diverse dai segreti aziendali la cui divulgazione comporterebbe comunque un grave<br />

pregiudizio ad una persona o ad un’impresa, incluso il rischio di misure ritorsive da parte<br />

dei concorrenti. Tra esse rientrano anche le informazioni che potrebbero consentire alle<br />

parti l’identificazione dei denunzianti o di terzi i quali hanno interesse a rimanere anonimi.<br />

In tale categoria rientrano anche i segreti militari.<br />

( 101 ) Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione<br />

e le giurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82 del<br />

Trattato CE, cit., punti 23, 24, 25.<br />

( 102 ) D.p.r. 217/98, art. 13.

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