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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 917<br />

comunque obbligato a restituire l’intero ammontare del mutuo. In questo<br />

caso, facendo appello al § 242 BGB, sarebbe possibile dare al consumatore<br />

la possibilità di corrispondere ratealmente il restante debito, nelle modalità<br />

originariamente concordate nel contratto di mutuo ( 67 ).<br />

9. – Se per quel che concerne la disciplina dei contratti collegati la decisione<br />

della Corte CE non pone problemi di armonizzazione con la normativa<br />

nazionale tedesca, difficoltà interpretative ed applicative insorgono<br />

relativamente alla responsabilità della banca. Se il consumatore fosse stato<br />

informato in tempo utile dalla banca sui rischi dell’investimento, avrebbe<br />

potuto ritornare sulla propria decisione ed eventualmente evitare di<br />

procedere con il rogito. In tal caso, la Corte di Giustizia CE ha sottolineato<br />

nell’obiter dictum la necessità per gli Stati membri di predisporre misure<br />

di tutela atte ad evitare che il consumatore debba rispondere dei danni<br />

causati dal comportamento reticente dell’istituto di credito. I suddetti<br />

danni comprendono il prezzo d’acquisto dell’immobile, per l’ammontare<br />

eccedente il valore di mercato dello stesso, il venir meno delle rendite auspicate,<br />

nonché l’ammontare degli interessi maturati sulla somma presa a<br />

mutuo fino all’esercizio del diritto di recesso.<br />

Di fatto, la Corte CE in questa circostanza sembra voler suggerire<br />

una nuova ed estensiva forma di tutela del consumatore, facendo gravare<br />

sulla banca l’obbligo di risarcimento del danno subito da quest’ultimo,<br />

inteso come diretta conseguenza del mancato avviso ( 68 ). La proposta soluzione,<br />

però, pone non pochi problemi di compatibilità con il dettato<br />

normativo tedesco. Teoricamente, le pretese risarcitorie del consumatore<br />

potrebbero essere fatte valere in sede di responsabilità per violazione degli<br />

obblighi contrattuali, ex § 280, comma 1°, BGB, o di responsabilità<br />

precontattuale, più generale culpa in contraendo, ex § 311, comma 1°,<br />

BGB.<br />

I §§ 312, 355 ss. BGB, nonché i §§ 1 ss. HWiG, però, non impongono<br />

alla banca un esplicito obbligo di informativa circa i rischi connessi alla<br />

conclusione del contratto di mutuo ipotecario e del contratto di compravendita.<br />

Da ciò si evince che secondo il diritto tedesco l’obbligo di informazione<br />

è considerato alla stregua di un obbligo secondario riconducibile<br />

alla natura e alle caratteristiche del rapporto contrattuale (Obligenheit), e<br />

( 67 ) Cfr. in proposito Strube, in BKR, 2002, pp. 938-943 e Reiter-Methner, in VuR,<br />

2004, pp. 52-54. In senso contrario, BGH, in ZIP, 2002, pp. 1075-1080.<br />

( 68 ) Cfr. Derleder, Anmerkung zu EuGH Urteil C-229/04 von 24.10.2005, in BKR, 2005,<br />

pp. 442-450.

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