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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 801<br />

rimasto pressoché isolato) secondo cui il principio della scissione non introdurrebbe<br />

un « doppio momento perfezionativo della notificazione », rimanendo<br />

questo in ogni caso « uno solo » per entrambi i soggetti, quello<br />

valevole per il destinatario dell’atto ( 82 ).<br />

Con riferimento all’art. 9 Reg., va osservato che i primi due commi di<br />

cui esso si compone vengono in applicazione non già alternativamente<br />

bensì cumulativamente, sicché la notificazione o comunicazione ben può<br />

( 82 ) In tali termini v. Glendi, Le nuove frontiere della « notificazione » dopo la sentenza n.<br />

477/2002 della Corte Costituzionale, in nota a Corte cost., 26 novembre 2002, in GT – Riv.<br />

giur. trib., 2003, p. 322 ss., il quale precisa che riguardo al notificante, anziché di perfezionamento<br />

anticipato, è bene parlare di retroattività degli effetti della notificazione o, meglio<br />

ancora, d’inoperatività quad tempus degli effetti decadenziali o prescrizionali a suo carico<br />

dal momento della richiesta notificazione successivamente perfezionatasi.<br />

In proposito v. quanto peraltro diversamente affermato, con riferimento agli artt. 139 e<br />

148 c.p.c. da Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 28, in Foro it., 2004, I, c. 645 ss., con nota di<br />

Caponi, Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione<br />

della Corte Costituzionale) e in Giur. it., 2004, p. 939 ss., con nota di Delle Donne, Il perfezionamento<br />

della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio:<br />

riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta e in Corriere giur.,<br />

2004, p. 1307 ss., con nota di Glendi, La notificazione degli atti dopo l’intervento della Corte<br />

Costituzionale e in Corriere trib., 2004, p. 773 ss., con nota di Glendi, In tutte le notificazioni<br />

vale per il notificante la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e in Riv. crit. dir. lav., 2004,<br />

p. 43 ss., con nota di Balestro, La “doppia personalità” della notifica e in Rass. locaz., 2004,<br />

p. 116 ss., con nota di Spagnuolo, La notificazione dell’atto giudiziario si perfeziona al momento<br />

della consegna all’ufficiale giudiziario e in GT – Riv. giur. trib., 2004, p. 305 ss., con nota<br />

di Bruzzone; nonché, in relazione agli artt. 140, 647 e 138 c.p.c., da – rispettivamente –<br />

Corte cost. (ord.), 12 marzo 2004, n. 97, Corte cost., 24 marzo 2004, n. 107 e da Corte cost.<br />

(ord.), 28 aprile 2004, n. 132, tutte in Corriere giur., 2004, p. 1308 ss., con nota di Glendi, La<br />

notificazione degli atti dopo l’intervento della Corte Costituzionale.<br />

Per la distinzione dei due momenti del perfezionamento per l’istante e dell’efficacia per<br />

il destinatario previsti dall’art. 142 c.p.c., ravvisata come « non toccata » dalla declaratoria<br />

d’incostituzionalità dell’art. 143 c.p.c. pronunziata da Corte cost. n. 10 del 1978, ma viceversa<br />

travolta dalla modifica legislativa introdotta dalla L. n. 42 del 1981 che, nell’aggiungere<br />

un comma all’art. 142 c.p.c. in base al quale non è più la presunzione prevista all’ultimo<br />

comma dell’art. 143 c.p.c. ad essere subordinata alla « accertata impossibilità » di eseguire la<br />

notificazione secondo le convenzioni internazionali e la legge consolare, «ma è lo stesso<br />

procedimento notificatorio dell’art. 142 c.p.c. che viene meno, salvo che “risulti impossibile” ricorrere<br />

ai suddetti strumenti », è venuta a sovvertire il precedente sistema di notificazione<br />

all’estero, e, dovendosi appunto prescindere dalle formalità dell’art. 142 c.p.c., ad abolire la<br />

« distinzione fra momento perfezionativo per l’istante e momento di efficacia per il destinatario<br />

», sicché prevale « comunque il momento della consegna », v. Carpi, sub art. 10, in<br />

Carpi-Ciaccia Cavallari, Legge 6 febbraio 1981, n. 42. Ratifica ed esecuzione della Convenzione<br />

relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale,<br />

adottata a l’Aja il 15 novembre 1965, in Nuove leggi civ. comm., 1982, p. 375.

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