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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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824 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

Nel prendere atto che la Corte Costituzionale in sede di declaratoria di<br />

incostituzionalità dell’art. 149 c.p.c. ( 145 ) si è limitata a fare riferimento alla<br />

notificazione di soli atti processuali, e nel convenire che atti di natura<br />

sostanziale come proposta, accettazione e revoca dell’accettazione non risultano<br />

interessati da tale pronunzia ( 146 ), dubbi vengono peraltro altrimenti<br />

palesati in ordine ad atti per i quali è difficile stabilire l’attinenza o<br />

meno ad un processo, e quindi la relativa natura giudiziaria od extragiudiziale<br />

(come, ad es., la licenza per finita locazione con contestuale citazione<br />

per la convalida contenente la disdetta ai sensi dell’art. 1596, comma<br />

2°, c.c.) ( 147 ).<br />

12. – L’adozione del principio della scissione da parte del Regolamento<br />

solleva ora, con riferimento alla notificazione o comunicazione intracomunitaria,<br />

perplessità analoghe a quelle avvertite per la notificazione<br />

« interna » ( 148 ).<br />

( 145 ) V. Corte cost., 26 novembre 2002, n. 477, cit.<br />

( 146 ) V. Conte, op. loc. ultt. citt.: « In tali casi la norma è chiara e non si potrà ritenere<br />

che il contratto si sia perfezionato con la consegna all’ufficiale giudiziario di un atto di accettazione<br />

di una proposta, sia perché trattasi di un atto non processuale, sia perché la norma<br />

è chiara nell’affermare che il momento conclusivo del contratto è quello in cui il proponente<br />

ha conoscenza dell’accettazione. Mutatis mutandis ciò vale per la revoca dell’accettazione<br />

ai sensi dell’art. 1328, comma 2°, c.c. ».<br />

Contra, per l’applicabilità della « nuova regola » della scissione soggettiva del momento<br />

perfezionativo del procedimento notificatorio anche agli atti stragiudiziali, in quanto « il 2°<br />

comma dell’art. 107 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229, sull’ordinamento degli ufficiali giudiziari,<br />

attribuisce a questi ultimi il potere di notificare a mezzo posta, senza limitazioni territoriali,<br />

gli atti stragiudiziali, e che la disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale<br />

di cui alla legge n. 890 del 1982, pur formalmente riferita alla notificazione dei soli atti<br />

giudiziari, può applicarsi e viene in pratica utilizzata pure al di fuori della materia processuale<br />

», v. Dalmotto, op. cit., p. 1555, nota 28.<br />

( 147 ) V. Conte, op. loc. ultt. citt., il quale, nel concludere che la disdetta per operare deve<br />

necessariamente pervenire al destinatario, fa altresì l’esempio dell’atto di citazione « con cui<br />

convengo Tizio in giudizio per ottenere il pagamento di una somma », osservando che trattasi<br />

di « un atto giudiziario che produce, alla stregua di una raccomandata, l’interruzione di<br />

termini di prescrizione », e che sarebbe « difficile sostenere che quell’atto di citazione, consegnato<br />

tempestivamente all’ufficiale giudiziario, ma notificato tardivamente alla controparte,<br />

non abbia comunque prodotto l’interruzione della prescrizione per il fatto che questo tipo<br />

di interruzione non doveva necessariamente esercitarsi con un atto giudiziario ».<br />

( 148 ) Non va invero tralasciato di considerare altresì l’ulteriore problematica concernente<br />

l’individuazione del momento che in effetti segna per il mittente il perfezionamento della<br />

notifica. Nell’ordinamento italiano la Corte Costituzionale, nell’accogliere in termini generali<br />

per ogni tipo di notificazione il principio della scissione, ha invero individuato, con rife-

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