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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 815<br />

Nel restringersi, proprio nel mentre se ne afferma la validità, la concreta<br />

operatività del principio della scissione ad ipotesi meramente ridotte<br />

delle notificazioni alle parti contro le quali il ricorso è stato proposto) . . . (così Cass., 14 luglio<br />

2004, n. 13065. Distinguo recentemente ribadito dalle Sezioni Unite in riferimento alla<br />

notificazione eseguita ex art. 140 c.p.c.: v. Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2005, n. 458, in Dir. e<br />

giust., 2005, fasc. 7, p. 14 ss., con nota di Evangelista, Notificazioni, arrivano regole più eque.<br />

Vale il principio dell’effettiva conoscibilità per la controparte e in Giust. civ., 2005, I, p. 935 ss.,<br />

con nota di Saraceni, Notificazioni all’irreperibile: la pronuncia delle sezioni unite sulla scissione<br />

del perfezionamento del procedimento notificatorio ed ivi, p. 1503 ss., con nota di Giordano,<br />

La notifica a destinatari irreperibili in un gran arrêt delle sezioni unite e in Corriere<br />

giur., 2005, p. 351 ss., con nota di Conte, Revirement delle sezioni unite sulle formalità di notifica<br />

ex art. 140 c.p.c.: si sana un’incongruenza, ma ne resta aperta un’altra e in Corriere trib.,<br />

2005, p. 851 ss., con nota di Glendi, Occorre la ricevuta di ritorno per la validità della notifica<br />

ai sensi dell’art. 140 c.p.c.e in Dir. e pratica trib., 2005, p. 77 ss., con nota di Glendi, Manca<br />

la ricevuta? La notifica è nulla. Conformemente v. altresì Cass., 6 maggio 2005, n. 9510),<br />

è quindi addivenuta, movendo in particolare dalla considerazione della notificazione a<br />

mezzo posta e nell’indicare al riguardo la « indispensabilità » della produzione in giudizio<br />

dell’« avviso di ricevimento » quale « prova del perfezionamento della notifica », a precisare<br />

che la pronunzia della Corte Costituzionale incide « sulla sola disciplina del momento<br />

(“quando”) in cui la notifica si considera efficace non anche su quella dei requisiti del suo<br />

perfezionamento (“an”) » (così Cass., 10 marzo 2004, n. 4900, in Foro it., 2004, I, c. 2383 ss., e<br />

in Cons. stato, 2004, II, p. 564, con nota di Casali, Ricorso per Cassazione notificato a mezzo<br />

del servizio postale: oneri del ricorrente. Nello stesso senso v. altresì Cass., 10 febbraio 2005,<br />

n. 2722; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2723).<br />

Al riguardo, si noti, la recentissima Cass., 12 aprile 2006, n. 8523 ha (con riferimento alla<br />

notificazione a mezzo posta) significativamente posto in rilievo che ai fini dell’osservanza<br />

dei termini a comparire, per “giorno della notificazione”, ai sensi dell’art. 163-bius cod.<br />

proc. civ., s’intende quello in cui si realizza, non l’effetto, anticipato e provvisorio, a vantaggio<br />

del notificante, ma il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti<br />

del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l’atto è ricevuto dal<br />

destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità: e ciò in quanto, al fine<br />

suindicato, il notum facere rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in<br />

quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell’atto ovvero tutti gli elementi<br />

previsti per consentirla o per propiziarla, ivi compreso il decorso del tempo, si siano<br />

verificati. V. altresì sez. un., 4 maggio 2006, n. 10216, ove, nell’affermarsi che per effetto delle<br />

pronunzie Corte Cost. n. 69 del 1994, relativa alla disciplina delle notifiche all’estero,<br />

Corte Cost. n. 358 del 1996, Corte Cost. n. 477 del 2002, Corte Cost. n. 28 e 97 del 2004 e<br />

Corte Cost. n. 154 del 2005 « risulta così ormai presente nell’ordinamento processuale civile,<br />

tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale – relativamente<br />

alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo,<br />

la notificazione è destinata a svolgere per il notificante – il momento in cui la notifica si deve<br />

considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona<br />

per il destinatario. Con la conseguenza che, alla luce di tale principio, le norme in<br />

tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi<br />

da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato)

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