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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 839<br />

In caso di urgenza, il giudice può peraltro assumere misure provvisorie<br />

o a carattere conservativo ( 198 ).<br />

La nozione di tempo utile introduce un criterio diverso da quello dei<br />

termini fissi e prestabiliti imposti dal nostro codice quale requisito di validità<br />

dell’atto di citazione (ex art. 164 c.p.c.), con conseguente attribuzione<br />

di decisivo rilievo all’apprezzamento discrezionale del giudice ( 199 ).<br />

L’art. 19 consente tuttavia (comma 2) agli Stati membri di comunicare<br />

che i propri giudici hanno facoltà di decidere anche qualora « non sia pervenuta<br />

alcuna attestazione di avvenuta notifica o comunicazione o consegna<br />

», a condizione che: a) l’atto sia stato « trasmesso secondo uno dei<br />

modi previsti dal presente regolamento »; b) « dalla data di invio dell’atto »<br />

sia « trascorso un termine che il giudice valuterà in ciascun caso particolare<br />

e che sarà di almeno sei mesi »; c) che non sia « stata ottenuta alcuna attestazione<br />

malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità o gli organi<br />

competenti dello Stato richiesto » ( 200 ).<br />

La questione evoca la necessità del contemperamento tra i diritti del<br />

richiedente e quelli del destinatario della notifica, dell’attore e del convenuto.<br />

E riflette le differenti impostazioni di fondo degli Stati già emerse<br />

in tema di determinazione della data della notifica o della comunicazione.<br />

Là dove, pur in assenza di un contraddittorio regolarmente costituito,<br />

consente di pervenire ad una pronunzia giudiziale (anche d’urgenza), e co-<br />

( 198 ) V. Carpi, op. cit., 326; Scalabrino, op. cit., p. 1143; Ciaccia Cavallari, op. cit., p. 351.<br />

( 199 ) Il quale può far riferimento al termine di 120 gg., salvo casi particolari, come quelli<br />

della notifica in città di confine: così Campeis-De Pauli, op. ult. cit.<br />

( 200 ) L’Italia ha espressamente dichiarato al riguardo che « I giudici dello Stato italiano<br />

non possono assumere decisioni ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1». Numerosi<br />

altri Stati membri, pur se con motivazioni differenti, hanno al contrario esercitato<br />

facoltà di deroga (Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria,<br />

Regno Unito): V. Comunicazioni degli Stati membri, cit., (sub art. 19), passim.<br />

Ulteriore questione, si noti, si pone al riguardo in ordine alla natura di tali comunicazioni,<br />

formulate dai governi mediante semplici atti amministrativi, ed al rilievo loro da assegnarsi,<br />

risultando idonee ad incidere, modificandola, sulla portata della regola, ma ancor<br />

prima sulla sua stessa configurazione. Al punto da poterne determinare la conformità o meno<br />

ai principi fondamentali garantiti dalle Costituzioni dei singoli Stati membri.<br />

Contra, per l’affermazione secondo cui « non può che valutarsi negativamente. . . sia il<br />

mancato esercizio della facoltà di deroga da parte del nostro Stato, sia il fatto che il regolamento<br />

non sia riuscito a realizzare, neppure su questo punto, una disciplina più efficace di<br />

quella della Convenzione dell’Aja rendendo obbligatoria ed uniforme per tutti la disposizione<br />

riequilibratrice che oggi è solo facoltativa », v. invece Carella, op. cit., p. 158 ss., ivi<br />

alla p. 162.

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