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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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842 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

Tanto più che, emessa la pronunzia, ai sensi del comma 2 dell’art. 19<br />

Reg. la rimessione in termini per l’impugnazione può dal giudice non essere<br />

concessa, anche laddove trattisi di contumacia involontaria ( 211 ).<br />

Nell’ordinamento italiano la contumacia involontaria si determina<br />

quando il giudice dichiara la contumacia della parte (normalmente il convenuto)<br />

senza aver rilevato la nullità della notificazione della citazione (art.<br />

164 c.p.c.), e senza averne quindi disposto la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.<br />

La decisione in tal caso adottata è nulla, e il convenuto contumace è<br />

legittimato a proporre impugnazione della sentenza non notificatagli personalmente<br />

anche oltre il termine di decadenza annuale ex art. 327, 2°<br />

comma, c.c., in presenza delle richieste condizioni oggettiva (nullità della<br />

citazione o della notificazione e nullità della notificazione di uno degli atti<br />

da notificarsi personalmente al contumace ex art. 292 c.p.c.) e soggettiva<br />

(mancata conoscenza del processo da parte del contumace a causa della<br />

suddetta nullità).<br />

L’art. 19 Reg., nella misura in cui consente agli Stati membri di non fare<br />

luogo alla sospensione necessaria, e non impedisce in ogni caso l’emissione<br />

della decisione finale ove manchi la prova che la contumacia del convenuto<br />

sia volontaria, appare porsi in contrasto con il diritto fondamentale<br />

di difesa in giudizio garantito dalla Costituzione italiana (art. 24) ( 212 ).<br />

Trattasi di questione che in termini più generali investe la problemati-<br />

( 211 ) V. al riguardo amplius infra al § 19.<br />

( 212 ) Come è stato osservato in dottrina, appare invero indubbio che, o accettandosi<br />

l’assunto secondo cui (in caso di notificazione all’estero) il contraddittorio può dirsi « perfezionato<br />

senza la nomina prova di un qualunque collegamento fattuale fra l’attore e il destinatario,<br />

in condizioni che non è azzardato qualificare di notificazione inesistente », « l’equivalenza<br />

della tutela giurisdizionale dell’Unione » viene conseguentemente a profilarsi<br />

come « un obiettivo da raggiungere ». E ciò « appare gravemente discutibile in una situazione<br />

di ordinamento integrato, come quella dell’Unione »: così Biavati, op. cit., p. 528.<br />

V. anche Comoglio, op. ult. cit., p. 14: « L’effettività del diritto di difesa presuppone la<br />

concreta e tempestiva conoscenza o conoscibilità (non già la possibilità astratta di conoscenza)<br />

sia dei tempi, sia delle forme e dei modi in cui l’ordinamento consenta a determinati soggetti<br />

di partecipare attivamente al giudizio. Ciò significa che le forme di comunicazione e di<br />

notificazione, previste dalle leggi processuali, devono costantemente garantire le “migliori<br />

condizioni di conoscibilità” degli atti da rendere noti al destinatario, rifuggendo dalle pure e<br />

semplici “presunzioni” di avvenuta conoscenza...». Osserva ulteriormente l’a.: «. . . non è<br />

mai consentito (né mai sarebbe concepibile) sacrificare le garanzie minime di paritaria difesa,<br />

dalle quali è realizzato il contraddittorio, facendo leva su possibili giustificazioni correlate alla<br />

specialità ed alle peculiarità proprie dei singoli tipi di processo o di procedimento, quando,<br />

pur nella loro variabile disciplina, la struttura di questi sia comunque bilaterale o contenziosa,<br />

implicando costantemente la presenza di una vera contentio inter partes ».

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