20.06.2013 Views

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SAGGI 837<br />

oltre che con l’ordine pubblico interno del singolo Stato membro ( 192 ).<br />

18. – L’art. 19 disciplina anzitutto le conseguenze derivanti dalla mancata<br />

comparizione del convenuto in giudizio, all’esito della notifica della<br />

citazione o del ricorso (o di « un atto equivalente ») effettuata in conformità<br />

al Regolamento.<br />

Il giudice in tal caso non può (« è tenuto a soprassedere ») pronunciare<br />

la « decisione » fin quando non vi sia la prova: a) dell’avvenuta notifica<br />

ranzia del rispetto dei valori vigenti nel sistema comunitario, promuovendolo nei confronti<br />

degli ordinamenti giuridici degli altri Stati membri, che da essi hanno deviato: « Il limite<br />

dell’ordine pubblico finisce così per svolgere una funzione “positiva”. . . di promozione dell’integrazione,<br />

apprestando una tutela a fronte della violazione di principi fondamentali<br />

dell’ordinamento comunitario » ( ivi, p. 643 ss. ).<br />

( 192 ) V. art. 27 Conv. Bruxelles 1968: « Le decisioni non sono riconosciute: 1. se il riconoscimento<br />

è contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto ».<br />

In argomento v. Parisi, Spunti in tema di ordine pubblico e convenzione giudiziaria di<br />

Bruxelles, in Riv. dir. int. priv. proc., 1881, p. 13 ss.; Mosconi, Il limite dell’ordine pubblico nella<br />

Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni<br />

in materia civile e commerciale, in Jus, 1990, p. 45 ss.<br />

In tema di ripercussione delle norme del sistema comunitario sul diritto nazionale, ed<br />

in particolare su norme di conflitto interne, v. Bariatti, Prime considerazioni sugli effetti dei<br />

prncipi generali e delle norme materiali del Trattato CE sul diritto internazionale privato comunitario,<br />

in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 670 ss.; Fumagalli, op. cit., p. 637 ss., ove anche<br />

per richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Tale a., citando al riguardo la sentenza<br />

Corte CE, 28 marzo 2000, C-7/98, Krombach, pone in rilievo come l’ordine pubblico<br />

interno vada invero inteso in senso restrittivo, in quanto, se assicura la coerenza dell’ordinamento<br />

interno, esso d’altro canto « rompe la coerenza delle soluzioni dettate per raggiungere<br />

l’armonia ed il coordinamento tra i sistemi; e segna perciò la preferenza per la tutela<br />

di un valore. . . a discapito dell’altro », sicché tale « rottura » è ammessa solamente nei<br />

limiti « che lo stesso sistema comunitario ammette », spettando alla « Corte di giustizia definire<br />

in via interpretativa i limiti di tale nozione e delle possibilità per gli Stati membri di<br />

farvi ricorso ». Del tutto condivisibilmente Corte CE, 8 novembre 2005, C-443/03, cit., afferma<br />

che il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione anche nel caso in cui un atto sia<br />

stato rifiutato in quanto non redatto in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o<br />

in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario di tale atto, ed il convenuto<br />

non compare, fintantoché non sia provato che l’atto è stato sonato mediante l’invio<br />

di una traduzione e che l’invio ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto potesse<br />

difendersi. Un obbligo siffatto risulta altresì dal principio enunciato all’art. 26, n. 2, del Regolamento<br />

n. 44/2001, e la verifica della sua osservanza è preliminare al riconoscimento di<br />

una decisione, conformemente all’art. 34, punto 2, dello stesso Regolamento. Per risolvere<br />

i problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione dev’essere sonata, non previsti<br />

dal Regolamento come interpretato dalla Corte, il giudice nazionale è tenuto . . . ad applicare<br />

il suo diritto processuale nazionale, vegliando al contempo affinché sia garantita la<br />

piena efficacia del Regolamento, nel rispetto della sua finalità.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!