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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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914 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

mobile e alle condizioni dell’acquisto ( 55 ). Accollare alla banca, che non ha<br />

né proposto né direttamente offerto l’immobile sul mercato, la responsabilità<br />

per le negative conseguenze dell’acquisto potrebbe apparire sotto questa<br />

ottica, eccessivo, considerando che, come sottolineato dal BGH nonché<br />

da esponenti della dottrina, la direttiva CE 85/577 si ripropone di tutelare<br />

il consumatore « colto alla sprovvista » al momento della conclusione<br />

del solo contratto porta a porta ( 56 ). L’esplicita esclusione ex art. 3, comma<br />

2°, della direttiva dei contratti di compravendita di immobili dall’ambito di<br />

applicazione dell’art. 5 della stessa si giustifica proprio in ragione delle modalità<br />

di conclusione di siffatto contratto, atte di per sé a tutelare il consumatore<br />

tramite la presenza del notaio, quale autorità competente. La discussione<br />

in merito è stata di recente oggetto di pronuncia della Corte di<br />

Giustizia Europea, interpellata sul punto dal LG Bochum e LG Bremen.<br />

7. – Nel corso del giudizio di rinvio, le opinioni contrastanti della<br />

Commissione Europea e dell’Avvocato Generale hanno dato adito a proposte<br />

di riforma in favore del consumatore, tuttora oggetto di dibattito.<br />

La Commissione Europea si è decisamente schierata a favore del consumatore,<br />

criticando acerbamente la restrittiva applicazione della disciplina<br />

dei contratti collegati adottata dal BGH ( 57 ). Sebbene la normativa tedesca<br />

non rappresenti una deliberata violazione del dettato comunitario,<br />

essa di fatto si pone in contrasto con il fine e lo scopo della direttiva CE<br />

85/577, in base alla quale il consumatore deve essere lasciato incolume da<br />

ogni danno o conseguenza negativa derivanti dall’esercizio del suo diritto<br />

di recesso ( 58 ).<br />

Di differente avviso l’Avvocato Generale Philippe Léger ( 59 ), il quale,<br />

( 55 ) Cfr. BGH, in WM, 2003, pp. 2184-2185 e Becher, op. cit., pp. 931-933.<br />

( 56 ) Cfr. art. 3, comma 2°, direttiva CEE.<br />

( 57 ) Cfr. lettera della Comm. CE alla Corte CE, dicembre 2003, in DZWiR, 2004, p. 109 ss.<br />

( 58 ) Cfr. lettera della Comm. CE, punto 35. Cfr. anche Reiter-Mether, in BKR, 2004,<br />

pp. 169-172. Secondo l’opinione della Commissione, il recesso dal contratto di mutuo dovrebbe<br />

comportare automaticamente l’annullamento per impossibilità sopravvenuta del<br />

contratto di compravendita immobiliare, dal momento che il consumatore aveva fatto affidamento<br />

sulla redditività dell’immobile al momento della conclusione di entrambi. Cfr. lettera<br />

della Commissione, c. 36. Ciò comporterebbe la restituzione, ex § 818 I BGB, da parte<br />

della parte recedente dell’immobile alla banca, surrogatasi nella posizione del venditore.<br />

Secondo parte della dottrina questa soluzione non sarebbe compatibile con l’attuale normativa<br />

vigente. Cfr. Burgeroth, in WM, 2004, p. 1505 e Knott, in WM, 2003, pp. 49 e 53.<br />

( 59 ) Conclusioni dell’Avvocato Generale Philippe Léger, comunicato stampa n. 68/04,<br />

28 settembre 2004, causa C-350/03.

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