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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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OSSERVATORIO SUL DIRITTO EUROPEO 1061<br />

Misure messicane di anti-dumping definitive su manzo e riso ( 114 )<br />

Nel suo rapporto trasmesso il 29 novembre 2005, l’Organo di Appello<br />

ha confermato in larga parte le conclusioni del panel in primo grado. In<br />

particolare, ha confermato che la scelta del periodo di indagine da parte<br />

delle autorità messicane non aveva consentito di effettuare una determinazione<br />

del danno basata su prove certe, come invece richiesto dall’Accordo<br />

Anti-dumping, e che tale condotta costituisce una violazione di alcune<br />

disposizioni dell’articolo 3 del medesimo accordo.<br />

Il 20 dicembre 2005, l’Organo di Soluzione delle Controversie ha<br />

adottato il rapporto dell’Organo di Appello e del panel, come modificato<br />

dall’Organo di Appello. Le parti hanno successivamente raggiunto un accordo<br />

circa il periodo di tempo entro cui completare l’implementazione<br />

delle raccomandazioni.<br />

Metodologia statunitense per il calcolo del margine di dumping ( 115 )<br />

Il 17 ed il 30 gennaio 2006, la Comunità europea e gli Stati Uniti hanno<br />

notificato la propria intenzione di appellare il rapporto del panel.<br />

La Comunità europea, in particolare, impugnava la conclusione del<br />

panel secondo cui la pratica dello zeroing era permessa nel contesto dei<br />

riesami amministrativi. Il panel aveva raggiunto tale conclusione sulla base<br />

del fatto che l’articolo 2.4.2 non trovava applicazione nei riesami amministrativi,<br />

ma solo nel procedimento principale, e che l’articolo 9.3 non<br />

proibiva l’uso della pratica dello zeroing. Tale articolo sancisce il principio<br />

in base al quale l’ammontare del dazio anti-dumping non deve superare il<br />

margine di dumping (calcolato secondo la metodologia utilizzata dall’articolo<br />

2). La Comunità europea riteneva invece che lo zeroing (in questo caso,<br />

«simple zeroing ») non fosse permesso neanche nel contesto dei riesami<br />

amministrativi. La Comunità europea, infatti, sosteneva che la divergenza<br />

di vedute derivasse da una diversa interpretazione dei termini<br />

“dumping” e « margini di dumping » nell’accordo in questione, in particolare<br />

se tali termini dovessero riferirsi all’intero prodotto (come riteneva la<br />

stessa Comunità europea) o alle comparazioni tra il prezzo ponderato del<br />

valore normale e le transazioni individuali.<br />

L’Organo di Appello ha inizialmente chiarito che i termini in questione,<br />

nel contesto dell’Accordo Anti-dumping, si riferiscono all’intero pro-<br />

( 114 )«Mexico – Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice », WT/DS295/AB/R.<br />

( 115 ) «United States – Laws, Regulations and Methodology for Calculating Dumping Margins<br />

», WT/DS315/AB/R.

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