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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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946 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

ti dal legislatore in maniera dinamica: se la restituzione della cosa è divenuta<br />

impossibile, varranno i principi dell’indebito o quelli dell’arricchimento<br />

a seconda che l’accipiens sia, rispettivamente, di mala fede o di<br />

buona fede. Il risultato è la sovrapposizione dei due fondamentali modelli<br />

restitutori, giacché l’art. 2037 c.c. commisura l’obbligazione restitutoria<br />

all’oggettivo valore della cosa nel caso di mala fede dell’accipiens, ma impone<br />

il limite dell’arricchimento nel caso di buona fede.<br />

L’art. 2038 c.c., poi, per il caso di alienazione a terzi della res indebiti,<br />

contempla la facoltà del solvens, privo di altri strumenti protettivi, di agire<br />

con una vera e propria azione di arricchimento senza causa nei confronti<br />

del subacquirente: il terzo, tenuto verso il solvens nei limiti del proprio arricchimento,<br />

non succede nel lato passivo del rapporto obbligatorio, come<br />

dimostra il fatto che egli non subentra nella stessa posizione debitoria dell’accipiens<br />

indebiti.<br />

In altri casi, la commistione tra rimedi restitutori è tra indebito e azioni<br />

restitutorie speciali: si pensi all’art. 2040 c.c., che rinvia alla disciplina<br />

del possesso per quanto riguarda le spese e i miglioramenti effettuati dall’accipiens<br />

indebiti, e quindi, tra l’altro, al terzo comma dell’art. 1150 c.c.:<br />

in questa norma la misura del rimborso delle spese varia secondo gli stati<br />

soggettivi dell’accipiens, ed è quindi graduata secondo un principio che è<br />

estraneo a quello dell’arricchimento senza causa.<br />

La complementarità, emergente dall’esperienza concreta, è una conseguenza<br />

inevitabile delle stesse differenze concettuali tra i singoli rimedi:<br />

non solo per la ripetizione dell’indebito non occorre fornire la prova<br />

né dell’arricchimento ( 64 ) né dell’impoverimento ( 65 ), ma, soprattutto, il sistema<br />

giuridico predispone una reazione contro la locupletazione ingiusta,<br />

anche se ad essa fa da sfondo una valida causa solvendi, o, più in generale,<br />

una giustificazione formale, la quale se è idonea a dare una causa<br />

allo spostamento patrimoniale, non lo è a rendere giusto un arricchimento.<br />

Parimenti, è predisposta una reazione contro i trasferimenti di ricchezze<br />

privi di un’idonea giustificazione formale anche se le conseguenze economiche<br />

prodotte sono perfettamente giuste e volute dalle parti: come è<br />

nel caso del contratto nullo per un vizio di forma.<br />

L’arricchimento sussiste probabilmente nella maggior parte dei casi<br />

d’indebito; ma non può, da una mera rilevazione statistica, dedursi la<br />

coincidenza dogmatica tra percezione dell’indebito e conseguimento del<br />

( 64 ) Cfr. Cass., 9 febbraio 1987, n. 1334, in Giust. civ. Mass., 1987, fasc. 2.<br />

( 65 ) Cfr. Cass., 23 gennaio 1987, n. 634, in Giust. civ. Mass., 1987, fasc. 1.

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