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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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1054 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

strutturazioni finanziarie, il panel ha inoltre stabilito che la Comunità europea<br />

non aveva provato che le decisioni di portare a termine la ristrutturazione<br />

(invece che di procedere alla liquidazione) fossero incompatibili<br />

con le normali considerazioni commerciali, e quindi che comportassero<br />

delle sovvenzioni.<br />

Il panel ha raccomandato alla Corea di porre fine agli schemi di prestiti<br />

agevolati ed alle garanzie di rimborso del pagamento anticipato trovati<br />

in violazione delle norme OMC. Il rapporto del panel è stato adottato dall’Organo<br />

di Soluzione delle Controversie l’11 aprile 2005.<br />

Riesami di estinzione di misure anti-dumping statunitensi su condotte<br />

da perforazione petrolifera provenienti dall’Argentina ( 104 )<br />

Il 7 ottobre 2002, l’Argentina ha richiesto consultazioni con gli Stati<br />

Uniti riguardo alle determinazioni finali del Dipartimento statunitense<br />

per il Commercio («United States Department of Commerce » o “USDC”) e<br />

della «International Trade Commission » in merito ai riesami di estinzione<br />

delle misure anti-dumping sulle condotte da perforazione petrolifera,<br />

emessi rispettivamente nel novembre 2000 ed in giugno 2001, nonché in<br />

merito alla decisione del Dipartimento per il Commercio statunitense del<br />

luglio 2001 di mantenere le misure anti-dumping sulle condotte in questione.<br />

L’Argentina sosteneva, in particolare, che la legislazione statunitense,<br />

le prassi e le procedure relative all’amministrazione dei riesami di estinzione<br />

e all’applicazione di misure anti-dumping fossero sia per se, che nella<br />

loro applicazione da parte delle competenti autorità, incompatibili con<br />

alcune disposizioni dell’Accordo Anti-dumping, del GATT e dell’Accordo<br />

OMC ( 105 ). Inoltre, l’Argentina riteneva che i riesami di estinzione portati<br />

avanti dal Dipartimento statunitense e quelli effettuati dalla «International<br />

Trade Commission » fossero in violazione di diverse disposizioni dell’Accordo<br />

Anti-dumping, in particolare di quelle sulla determinazione del<br />

margine di dumping e sulla durata e riesame delle misure anti-dumping.<br />

Nel rapporto trasmesso il 16 luglio 2004, il panel ha accolto diverse richieste<br />

dell’Argentina. L’organo di primo grado ha concluso che alcune<br />

( 104 ) «United States – Sunset Reviews of Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular<br />

Goods from Argentina », WT/DS268/R.<br />

( 105 ) In particolare, l’Argentina sosteneva l’incompatibilità con gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 11,<br />

12, e 18 dell’Accordo Anti-dumping, degli articoli VI e X del GATT e con l’articolo XVI:4<br />

dell’Accordo di Marrakesh istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

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