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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 819<br />

L’esigenza dell’introduzione di siffatto rimedio con valenza generale si<br />

avverte anche con riferimento alle notifiche intracomunitarie, ed un suo<br />

inserimento nel Regolamento in sede di relativa modifica, ovvero da parte<br />

di altra fonte comunitaria, verrebbe anzi a positivamente riverberare<br />

anche all’interno dei singoli ordinamenti nazionali, e di quello italiano in<br />

particolare ( 125 ).<br />

La rinnovazione ( 126 ), da disporsi da parte del giudice che pronunzia<br />

la nullità (art. 162 c.p.c.), è, con particolare riferimento alla notificazione,<br />

nel codice di procedura civile prevista in ordine (solamente) alla citazione<br />

(art. 291) e all’atto di appello (art. 350) ( 127 ), per le ipotesi di nullità<br />

( 128 ) specificamente contemplate dall’art. 160 (inosservanza delle disposizioni<br />

circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia;<br />

incertezza assoluta sulla persona cui è fatta o sulla data) ovvero espressamente<br />

previste da altre disposizioni di legge, nonché in ragione del<br />

difetto di un requisito all’uopo essenziale, indipendentemente dalla cir-<br />

( 125 ) In argomento v. anche infra al § 19.<br />

( 126 ) Per una rassegna giurisprudenziale sui vari profili dell’istituto v. V. Carbone-<br />

Frangini-Spirito, Le notificazioni, Milano, 1997, p. 114 ss.<br />

( 127 ) V. Cass., 27 luglio 2001, n. 10278; Cass., 22 dicembre 1983, n. 7570; Cass., 23 aprile<br />

1983, n. 2804.<br />

( 128 ) Non anche, si specifica in giurisprudenza, in caso di inesistenza della notificazione:<br />

v. Cass., 28 luglio 2003, n. 11623: « L’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre<br />

quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non<br />

previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale<br />

della figura, mentre si ha mera nullità allorché la notificazione sia stata eseguita, nei confronti<br />

del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti<br />

dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo.<br />

Conseguentemente, la notificazione della impugnazione al procuratore domiciliatario<br />

nel precedente grado del giudizio ma nelle more cancellato dall’albo, in quanto eseguita<br />

nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza<br />

bensì da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’art.<br />

291 cod. proc. civ. o eseguita spontaneamente dalla parte. (Nella specie la Suprema Corte<br />

ha disatteso l’eccezione di inammissibilità di un ricorso per cassazione notificato dopo la<br />

scadenza del termine utile per la proposizione del gravame alla parte personalmente ad<br />

opera del ricorrente che aveva di sua iniziativa rinnovato la notifica del ricorso già effettuata<br />

una prima volta, tempestivamente, presso il domicilio eletto ove il procuratore indicato,<br />

cancellatosi dall’albo dopo la conclusione del giudizio di secondo grado, si era ricevuto l’atto<br />

notificando) »; Cass., 17 dicembre 2003, n. 19333; Cass., 27 luglio 2001, n. 10278. V. anche,<br />

in tema di notificazione a mezzo posta ex art. 149 c.p.c. del ricorso per cassazione, per l’inesistenza<br />

della notificazione, con conseguente impossibilità di disporne la rinnovazione<br />

ex art. 291 c.p.c., in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, Cass., 15 luglio<br />

2003, n. 11072.

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