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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 915<br />

pur notando che la tutela del consumatore imporrebbe che il recesso dal<br />

contratto di mutuo incidesse parimenti sulla validità di quello di compravendita<br />

immobiliare, ricorda che la direttiva è univoca circa la sua inapplicabilità<br />

a questa tipologia di contratti. In tale sede, il Governo tedesco ha<br />

a sua volta argomentato a sostegno dell’attuale legislazione, alla quale, in<br />

ossequio all’art. 7 della direttiva, spetta la competenza in merito alle conseguenze<br />

del recesso ( 60 ).<br />

La Corte di Giustizia delle Comunità europee, recentemente espressasi<br />

sulla questione, nella sua decisione del caso Schulte c. Badenia sembra<br />

sostenere l’opinione dell’Avvocato Generale ( 61 ). Nelle sue linee essenziali,<br />

la Corte conferma l’esclusione dei contatti di compravendita di<br />

immobili dalla sfera di applicazione della direttiva CE 85/577, secondo<br />

quanto previsto dall’art. 3, comma 2°, lett. a della stessa, « ancorché essi<br />

siano mera parte integrante di un investimento finanziario il cui finanziamento<br />

sia garantito mediante mutuo e le cui trattative precontrattuali,<br />

tanto in relazione al contratto di vendita dell’immobile, quanto al contratto<br />

di mutuo diretto esclusivamente al finanziamento, vengano svolte nel<br />

contesto di un’operazione di vendita a domicilio » ( 62 ).<br />

Inoltre, la Corte CE ribadisce che la direttiva 85/577 non osta a che il<br />

consumatore che abbia esercitato il suo diritto di recesso sia obbligato a<br />

restituire l’intero ammontare del mutuo, comprensivo di interessi, anche<br />

se il mutuo sia diretto al solo finanziamento dell’immobile e l’importo<br />

venga pertanto corrisposto direttamente al venditore. Nel caso in cui la<br />

banca, però, non abbia dato al consumatore corretta informazione circa il<br />

suo diritto di recesso, in tal modo impedendogli di prendere una decisione<br />

“informata” e razionale circa i rischi connessi all’investimento stesso,<br />

sarà compito del legislatore nazionale introdurre norme atte a salvaguardare<br />

gli interessi del consumatore ed ad evitare che quest’ultimo si trovi<br />

esposto alle conseguenze della realizzazione dei rischi medesimi.<br />

8. – Per quanto concerne gli effetti del recesso dal contratto di mutuo<br />

sul contratto di compravendita immobiliare, la decisione della Corte CE<br />

supporta l’attuale giurisprudenza del BGH, contraria all’applicazione della<br />

disciplina ai contratti collegati. Se da un lato questa decisione pone fine<br />

al dibattito dottrinale circa la compatibilità della normativa tedesca, prima<br />

e dopo la riforma del diritto delle obbligazioni, con il dettato comunitario,<br />

( 60 ) Cfr., in ZBB, 2004, p. 161 ss.<br />

( 61 ) Corte CE, causa C-350/03, 25 ottobre 2005.<br />

( 62 ) Id., p. 104 ss.

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