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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 845<br />

Ribadito da Corte Cost., 8 giugno 1974, n. 170 ( 220 ), che ha peraltro indicato<br />

nei cd. controlimiti (v. oltre) l’oggetto del sindacato di costituzionalità<br />

nell’ipotesi di tale violazione, tale orientamento è stato ulteriormente<br />

confermato da Corte Cost., 21 aprile 1989, n. 232 ( 221 ), allorquando il giudice<br />

italiano delle leggi è stato chiamato a pronunziarsi sulla compatibilità<br />

dell’art. 177 Trattato CEE proprio con l’art. 24 Cost.<br />

In tale occasione la Corte Costituzionale, dopo aver dato atto dell’avvenuto<br />

recepimento nell’ordinamento comunitario dei principi fondamentali<br />

comuni agli Stati membri, ha dichiarato la propria competenza a<br />

verificare « attraverso il controllo di costituzionalità della legge di esecuzione<br />

se una qualsiasi norma del Trattato, così come essa è interpretata ed<br />

applicata e dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga in contrasto<br />

con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale<br />

o non attenti ai diritti inalienabili della persona umana ».<br />

E nell’avvertire che « . . . quel che è sommamente improbabile è pur<br />

sempre possibile », non sottacendo che « almeno in linea teorica generale<br />

non potrebbe affermarsi con certezza che tutti i principi fondamentali del<br />

nostro ordinamento costituzionale si ritrovino fra i principi comuni agli<br />

ordinamenti degli Stati membri e quindi siano compresi nell’ordinamento<br />

comunitario », essa ha nel caso significativamente affermato che « il diritto<br />

alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost. è diritto fondamentale<br />

della persona ».<br />

Pure nella ribadita sussistenza delle proprie prerogative in tema di salvaguardia<br />

dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale nazionale<br />

e dei diritti inalienabili della persona umana (in termini tali da essere<br />

in dottrina interpretati quale monito rivolto alla Corte di Giustizia, al<br />

fine di rimarcare i limiti invalicabili dell’assetto costituzionale italiano) ( 222 ),<br />

la pronunzia della Corte Costituzionale n. 232 del 1989 è stata per altro verso<br />

intesa quale conferma del sindacato meramente « indiretto », per il tramite<br />

cioè della legge di esecuzione, che tale Corte ritiene di poter operare<br />

( 220 ) V. Corte cost. (ord.), 6 giugno 1974, n. 170, in Giur. cost., 1974, p. 996 ss.<br />

( 221 ) V. Corte cost., 21 aprile 1989, n. 232, in Giur. cost., 1989, I, p. 1001 ss., con nota di<br />

Cartabia, Nuovi sviluppi nelle “competenze comunitarie” della Corte Costituzionale e in Foro<br />

it., 1990, I, c. 1855 ss., con nota di Daniele, Costituzione italiana ed efficacia nel tempo delle<br />

sentenze della Corte di giustizia comunitaria e in Giust. civ., 1990, I, p. 315 ss., con nota di Lugato,<br />

La limitazione nel tempo degli effetti delle pronunce di invalidità di regolamenti comunitari<br />

nel giudizio della Corte Costituzionale.<br />

( 222 ) Così Angiolini, Trasformazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana<br />

in confronto al diritto comunitario, in Angiolini-Marzona, Diritto comunitario-diritto interno:<br />

effetti costituzionali e amministrativi, Padova, 1990, p. 38.

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