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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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982 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

La Corte di Giustizia è intervenuta nuovamente sul punto, con la sentenza<br />

del 2 agosto 1993 ( 32 ) per chiarire che sia il termine annuale che<br />

quello quinquennale sono in contrasto con il diritto comunitario, in<br />

quanto discriminazione dissimulata; essa ha poi precisato che « il diritto<br />

comunitario non osta a che uno Stato membro stipuli contratti di lavoro termine,<br />

qualora risulti che le esigenze specifiche di insegnamento non eccedano<br />

tale termine, ma impone che le normative nazionali dispongano la stipulazione<br />

di contratti a tempo indeterminato con i predetti lettori quando siano<br />

destinati a soddisfare esigenze costanti inerenti l’insegnamento ».<br />

Si è venuta a creare così una situazione anomala. La decisione della<br />

Corte comunitaria incideva infatti sul regime applicabile ai lettori di madre<br />

lingua straniera appartenenti alla Comunità mentre ai lettori extracomunitari<br />

continuava invece ad essere applicato il regime previsto dall’art.<br />

28 del d.p.r. 382 del 1980.<br />

Perciò, con ordinanza del 4 ottobre 1994 il Pretore di Trento sollevava<br />

questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 del d.p.r. 382/80 per<br />

contrasto con gli articoli 3 e 10 della Costituzione. In quest’ordinanza si<br />

sosteneva che la disparità di trattamento tra lettori comunitari, per i quali<br />

il termine annuale non trovava più applicazione, e lettori extracomunitari,<br />

per i quali invece continuava ad avere effetto quella disciplina,<br />

fosse in contrasto con l’art. 3 Cost. e con l’art. 10 Cost., in quanto violerebbe<br />

la Convenzione n. 143 del 1975 dell’Organizzazione internazionale<br />

per il lavoro, nella quale gli Stati aderenti, tra cui l’Italia, si obbligano<br />

a garantire ai lavoratori migranti parità di condizioni rispetto a quelli nazionali<br />

( 33 ).<br />

La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile e nel<br />

farlo, ha richiamato la precedente sentenza della Corte di Giustizia (2 agosto<br />

1992, cit.) estendendone la portata anche ai cittadini italiani lettori di<br />

madrelingua straniera, in quanto cittadini dell’Unione. Di conseguenza,<br />

in forza della garanzia di parità di trattamento ai lavoratori extracomunitari<br />

ex art. 1 l. 943/86, tale trattamento va riservato anche ai lettori di madrelingua<br />

straniera extracomunitari.<br />

La Corte ha basato dunque la sua decisione su una precedente sentenza<br />

della Corte di Giustizia, estendendone la portata sulla base del fatto<br />

che « la connessione della situazione interna con una situazione contemplata<br />

( 32 ) Corte CE, 2 agosto 1993, cause riunite C-259/91, 331/91 e 332/91, Allué e altri c. Università<br />

degli studi di Venezia e altri.<br />

( 33 ) Cfr. Morante, Il trattamento da riservare ai lettori di lingua madre straniera, in Diritto<br />

comunitario e degli scambi internazionali, Milano, 1996, pp. 595-597.

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