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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 989<br />

È fondamentale compito del legislatore evitare che tali situazioni si<br />

creino, precedendo l’insorgere del problema risolvendo la situazione, « a<br />

monte », evitando poi di doverlo sistemare, attraverso un’opera giurisprudenziale<br />

aleatoriamente creativa, « a valle », una volta che si sia manifestato.<br />

Ed un primo segnale in tal senso è contenuto nella recente legge comunitaria,<br />

nella quale è stato previsto un vero e proprio divieto di discriminazioni<br />

« a rovescio », imposto al legislatore.<br />

10. – In materia di discriminazioni « a rovescio » è stato recentemente<br />

adottato uno strumento legislativo che, per la prima volta, ha affrontato<br />

questo problema in maniera diretta; il testo a cui si fa riferimento è contenuto<br />

nella legge comunitaria n. 62 del 2005 ( 42 ), in vigore dal 12 maggio<br />

2005.<br />

Tale legge si propone, come di consueto, di adottare entro l’anno tutte<br />

le misure legislative necessarie (in questo caso decreti legislativi) per<br />

adempiere agli obblighi previsti dalle direttive approvate dalle Istituzioni<br />

comunitarie durante il 2004, concernenti principalmente – nella specie –<br />

le materie degli appalti pubblici, tutela del risparmio e poteri della CON-<br />

SOB, reati societari e relative sanzioni penali ed amministrative, aiuti di<br />

Stato, sicurezza dei lavoratori.<br />

Il capo I della legge delega prevede le « disposizioni generali sui procedimenti<br />

per gli adempimenti degli obblighi comunitari »: detta quindi le regole<br />

che il Governo deve seguire nella elaborazione dei decreti legislativi<br />

attuativi delle direttive citate dalla legge stessa.<br />

Ma la maggiore novità, rilevante ai fini della nostra analisi, sta nell’emendamento,<br />

alquanto contestato, proposto in sede di discussione del<br />

progetto in Commissione e qui approvato, diretto nelle intenzioni a porre<br />

rimedio al fenomeno delle discriminazioni « a rovescio ».<br />

Nello specifico, si tratta della lettera h) del primo comma dell’art. 2,<br />

che recita così:<br />

( 42 ) Come previsto dalla legge « La Pergola », n. 86 del 9 marzo 1989, intitolata « Norme<br />

generali sulla partecipazione dell’Italia al processo comunitario e sulle procedure di esecuzione<br />

degli obblighi comunitari », oggi sostituita dalla cosiddetta « legge Buttiglione » n. 4<br />

del 2005. Vi si prevede che entro l’l1 marzo di ogni anno il Governo presenti alle Camere<br />

un progetto di legge comunitaria, contenente le disposizioni occorrenti per dare attuazione,<br />

o assicurare l’applicazione, di regolamenti, direttive e decisioni non ancora eseguite, eventualmente<br />

conferendo delega legislativa al Governo (come nel caso della comunitaria 2004<br />

in esame).

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