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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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OSSERVATORIO SUL DIRITTO EUROPEO 1049<br />

prestazione transfrontaliera dei servizi in questione, in violazione degli<br />

obblighi di accesso al mercato sottoscritti dagli Stati Uniti nella propria<br />

“Schedule” degli Impegni Specifici per i servizi di gioco d’azzardo. Inoltre,<br />

il panel ha ritenuto che gli Stati Uniti, nell’invocare le eccezioni GATS a<br />

propria difesa, non avessero sufficientemente dimostrato la necessità e la<br />

compatibilità di tali misure alla luce dei requisiti richiesti dallo chapeau<br />

dell’articolo XIV del GATS.<br />

Il rapporto del panel è stato impugnato dagli Stati Uniti. L’Organo di<br />

Appello ha parzialmente modificato le conclusioni del panel.<br />

Sovvenzioni della Comunità europea all’esportazione di zucchero ( 95 )<br />

Con il Regolamento CE n. 1260/2001 del 19 giugno 2001 ( 96 ) la Comunità<br />

europea ha istituto il regime comunitario per lo zucchero. La controversia,<br />

sollevata dal Brasile, dall’Australia e dalla Tailandia, riguardava la<br />

compatibilità di tale regime, cioè del Regolamento in questione e di tutta<br />

la legislazione e gli atti amministrativi adottati sulla base del Regolamento,<br />

con le obbligazioni della Comunità europea derivanti dagli Accordi<br />

OMC, in particolare dall’Accordo sull’Agricoltura.<br />

Il regime comunitario dello zucchero si basava su tre elementi: quote<br />

di produzione (“A” sugar, “B” sugar and “C” sugar), prezzo di intervento<br />

(«intervention price ») per il mercato comunitario e per le importazioni di<br />

zucchero dall’India e dagli stati ACP ( 97 ), e rimborsi per l’esportazione per<br />

lo zucchero di tipo “A” e “B”. Le quote “A” e “B” costituivano le quantità<br />

massime che potevano ricevere sovvenzioni sui prezzi e sovvenzioni dirette<br />

all’esportazione. Il regime non stabiliva nessun limite quantitativo<br />

alla produzione di zucchero, tuttavia, lo zucchero prodotto al di fuori dei<br />

limiti fissati per le quote “A” e “B” (lo zucchero “C”), non poteva ricevere<br />

sovvenzioni né sui prezzi né all’esportazione e doveva essere esportato.<br />

Il Regolamento stabiliva, inoltre, dei « prezzi di intervento » sul mercato<br />

domestico e dei “rimborsi” per l’esportazione («export refunds ») per coprire<br />

la differenza tra il prezzo dello zucchero nella Comunità europea e<br />

( 95 ) «European Communities – Export Subsidies on Sugar », WT/DS/283/R, WT/DS/<br />

266/R e WT/DS265/R.<br />

( 96 ) Regolamento CE del Consiglio n. 1260/2001 del 19 giugno 2001, in G.U.C.E., L 178,<br />

30 giugno 2001.<br />

( 97 ) African, Caribbean and Pacific. Sono gli Stati che hanno concluso con la Comunità<br />

europea l’Accordo di Cotonou del 23 giugno 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del<br />

15 dicembre 2000, L 317.

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