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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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986 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

fronto, in quanto la normativa italiana più severa si applicava a qualsiasi<br />

produttore di pasta ubicato in Italia: la differenza quindi era legata all’ubicazione<br />

dello stabilimento di produzione.<br />

La Corte si pronunciò per l’incostituzionalità della normativa italiana<br />

perché lesiva degli artt. 3 e 41 Cost.<br />

Bisogna ricordare che in proposito la Corte di Giustizia si era già pronunciata<br />

nella sentenza, meglio nota come « Zoni » ( 39 ) sostenendo che « il<br />

diritto comunitario non esige che il legislatore abroghi la legge per quanto attiene<br />

ai produttori di pasta stabiliti sul territorio italiano ». L’ordinamento<br />

comunitario consente allora le discriminazioni « a rovescio », « facoltizzando<br />

il legislatore nazionale a stabilire o mantenere standard di produzione più<br />

restrittivi per gli imprenditori nazionali in relazione all’esigenza di migliorare<br />

la qualità della produzione nazionale o mantenerla conforme alle tradizioni<br />

alimentari interne ».<br />

Ed è proprio su questo aspetto che la Corte Costituzionale compie la<br />

« svolta comunitaria »: infatti, per il giudice delle leggi quello spazio di sovranità<br />

che il diritto comunitario lascia libero allo Stato italiano può non<br />

risolversi in pura autodeterminazione statale o in mera libertà del legislatore<br />

nazionale, ma è destinato ad essere riempito dai principi costituzionali<br />

e, nella materia di cui si tratta, ad essere occupato dal congiunto operare<br />

del principio di uguaglianza e della libertà di iniziativa economica ( 40 ).<br />

« Entra così in gioco il combinato disposto degli articoli 3 e 41, ai sensi del<br />

quale la Corte ritiene ingiustificata la disparità di trattamento tra imprese<br />

nazionali e imprese comunitarie e la supera estendendo anche alle prime il<br />

trattamento che, in forza del diritto comunitario, deve essere assegnato alle<br />

seconde. Quest’ultimo, infatti, costituendo una variabile fissa nello scrutinio<br />

di ragionevolezza della Corte, impedisce che questo possa risolversi nell’alternativa<br />

teoricamente concepibile in ogni operazione di comparazione tra<br />

enunciati normativi. Insomma, poiché non si può estenderla agli stranieri, la<br />

disciplina interna più restrittiva va eliminata anche per i produttori nazionali<br />

» ( 41 ).<br />

Fin qui, il discorso è ineccepibile: la Corte valuta una normativa interna<br />

secondo canoni di costituzionalità interni e una semplice caducazione<br />

di tale disciplina, esortando contestualmente il legislatore ad intervenire.<br />

Invece la Corte va oltre. In assenza di una normativa comunitaria deriva-<br />

( 39 ) Corte CE, 14 luglio 1988, causa 90/86, Criminal proceedings c. Zoni.<br />

( 40 ) Così punto 5 dei Considerando in diritto della sentenza in esame.<br />

( 41 ) Così Guzzetta, Libera circolazione delle merci, principio di uguaglianza e asserita separazione<br />

tra ordinamento comunitario e interno, in Giur. cost., 1997, p. 3919.

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