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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 701<br />

Oltre a tale differenza logica, v’era una difficoltà ontologica del civil<br />

law a disciplinare l’economia di mercato così come si andava sviluppando<br />

alla fine del settecento e agli inizi dell’ottocento. Mi riferisco alla caratteristica<br />

personalizzante del civil law ( 18 ) che si era sviluppato su rapporti interpersonali,<br />

e che quindi con il sorgere dell’economia di mercato perdeva<br />

l’oggetto del proprio studio. L’economia di mercato non faceva più riferimento<br />

a questo o quel singolo venditore e/o compratore, ma alle forze<br />

impersonali della domanda e dell’offerta ( 19 ).<br />

Con l’economia di mercato nasce quindi una nuova categoria di contratto:<br />

il contratto di mercato che si affianca a quella già presente del contratto<br />

isolato. In quest’ultimo la disciplina è dettata in funzione della persona<br />

e del rapporto interpersonale che si viene a creare. Nel contratto di<br />

mercato invece la disciplina tende a regolare la domanda e l’offerta ( 20 ).<br />

Tale distinzione trova peraltro anche un fondamento nell’etica degli affari.<br />

In quest’ambito vengono a distinguersi tre livelli di affari. Il livello micro,<br />

ossia le regole dello scambio equo tra due individui, il livello macro<br />

che riguarda le regole istituzionali e culturali del commercio nell’intera<br />

società e infine il livello cd. molare che interessa l’impresa in forma societaria<br />

( 21 ).<br />

La non considerazione di vicende interpersonali o personali nella disciplina<br />

dei rapporti giuridici, trovava terreno fertile nella cultura puritana<br />

anglosassone che si esprimeva anche nella cd. teoria dell’absolute contract<br />

( 22 ). Viceversa, la cultura cattolico-romana era sempre stata attenta<br />

alle vicende personali sottostanti il rapporto giuridico, e aveva costruito<br />

law sin dalle sue origini. Sul punto v. le riflessioni di Grossi, secondo cui, con riguardo al<br />

civil law, la riscoperta del diritto romano giustinianeo « autentico » nell’epoca del rinascimento<br />

giuridico italiano del XII secolo, si inquadrerebbe nell’esigenza del giurista di « trovare<br />

un momento di validità per il proprio discorso », perché « il produttore del diritto è solo<br />

nel vuoto che il potere generalmente lascia intatto ancora per molto tempo ». Grossi,<br />

L’ordine giuridico medievale, Bari, 1995, p. 155 ss.<br />

( 18 ) Sul punto v. Glenn, op. cit., p. 116 ss.<br />

( 19 ) Sul punto Weber, Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology, I,<br />

Berkeley, Ca., 1978, p. 588.<br />

( 20 ) Le categorie del contratto isolato e del contratto di mercato le ho trattate in un precedente<br />

lavoro al quale mi permetto di rinviare Lordi, Il prezzo nel contratto di scambio, Napoli,<br />

2001, p. 162 ss.<br />

( 21 ) Solomon, Business Ethics, in Singer (edited by), A Companion to Ethics, Malden,<br />

Ma., 1991, p. 359 ss.<br />

( 22 ) Paradine v. Jane (1647) Aleyn 26, in Beale-Hartkamp-Kötz-Tallon, Cases, Materials<br />

& Text on Contract Law, Oxford, 2002, p. 608.

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