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Contratto ImpresaEuropa - Cedam

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SAGGI 831<br />

14. – L’art. 14 Reg. prevede la possibilità di farsi luogo alla notificazione<br />

o comunicazione di atti per via postale diretta.<br />

Gli organi mittenti dello Stato a quo (art. 2 Reg.) hanno facoltà di trasmettere<br />

l’atto anziché con l’invio all’organo ricevente (art. 2 Reg.) dello<br />

Stato membro ad quem, mediante spedizione per posta, con omissione<br />

cioè del tramite dell’organo ricevente e trasmissione effettuata mediante il<br />

diretto inoltro dall’organo mittente all’ufficio postale dello Stato membro<br />

nel quale deve avvenire la notifica o comunicazione.<br />

Si tratta di una modalità di trasmissione prevista anche dalla Conv. Aja<br />

del 1965 (art. 10, comma 1, lett. a), che, in ossequio al principio di sovranità,<br />

ammette tuttavia la facoltà per gli Stati di opporvisi in termini assoluti.<br />

La novità di maggior rilievo introdotta in tema dal Regolamento è allora<br />

da ravvisarsi nell’attribuzione agli Stati membri della possibilità di meramente<br />

« specificare le condizioni » alle quali essi accettano l’operatività della<br />

notificazione o comunicazione di atti a mezzo posta (art. 21 Reg.) ( 168 ).<br />

Le condizioni di cui fa menzione la norma attengono esclusivamente<br />

alle modalità di relativa effettuazione (invio per raccomandata, con traduzione<br />

degli atti, ecc.).<br />

Né la relativa mancata indicazione da parte degli Stati può comportare<br />

effetti paralizzanti in ordine alla possibilità di avvalersi di tale tipo di sistema<br />

notificatorio, costituendo oggetto di mera facoltà, il cui mancato<br />

esercizio ne comporta la incondizionata applicabilità nello Stato membro<br />

(a meno che esso non lo ignori in termini assoluti).<br />

L’Italia ha, per parte sua, posto al riguardo la condizione che l’atto sia<br />

accompagnato da traduzione in lingua italiana ( 169 ).<br />

Altri Paesi hanno diversamente indicato la necessità dell’invio in plico<br />

raccomandato (Grecia), con avviso di ricevimento (Germania, Belgio, Austria,<br />

Francia, Regno Unito, Spagna, Portogallo); che sia prepagato (Irlanda),<br />

e con traduzione (Germania, Austria, Regno Unito, Spagna, Portogallo);<br />

o che il ricevente abbia determinate qualità (Grecia) ( 170 ).<br />

( 168 ) Cfr. Frigo, op. ult. cit., p. 119; Frigo-Fumagalli, op. cit., p. 80. Per il rilievo che<br />

nell’ipotesi in questione la compressione della sovranità dello Stato ad quem risulta peraltro<br />

meno accentuata rispetto alla notificazione consolare o diplomatica, in quanto interviene<br />

l’agente postale dello stesso Stato ad quem v. Ronco, op. cit., p. 412.<br />

( 169 ) V. Comunicazioni degli Stati membri, cit., p. 9 (sub art. 14).<br />

Anche la Germania richiede la traduzione in lingua tedesca, salvo che il destinatario sia<br />

cittadino dello Stato mittente, essendo in tal caso sufficiente che l’atto notificato sia redatto<br />

in una lingua ufficiale di quest’ultimo (§ 1068 ZPO).<br />

( 170 ) Solo la Svezia non ha invero posto alcuna condizione alla notificazione o comunicazione<br />

postale.

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