20.06.2013 Views

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

Contratto ImpresaEuropa - Cedam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

818 CONTRATTO E IMPRESA / EUROPA<br />

re mantenuto una condotta conforme alla diligenza nel caso richiesta ( 123 ).<br />

Soluzione invero già accolta in ordinamenti vicini quale soluzione<br />

idonea a consentire di lasciare immutata la regola di una unica data di perfezionamento<br />

della notifica sia per il mittente che per il destinatario, tale<br />

individuando il momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario,<br />

senza peraltro sacrificare i diritti del mittente, escludendo in particolare,<br />

in nome del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che i ritardi<br />

postali possano essere imputati alla parte notificante, quest’ultimo essendo<br />

ammesso a beneficiare dell’istituto della rimessione in termini tutte<br />

le volte in cui, facendo affidamento su tempi normali di consegna del<br />

plico, non sia stato possibile proporre una impugnazione tempestiva ( 124 ).<br />

cante incorso in una decadenza sarebbe dato di dimostrare, per ottenere la rimessione in<br />

termini nel potere d’impugnare, che la decadenza è dovuta ad un ritardo postale a lui non<br />

imputabile »).<br />

Va al riguardo sottolineato quanto indicato da Cass., 13 gennaio 2005, n. 458: « l’avviso<br />

di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità<br />

della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione<br />

della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ».<br />

In argomento v. ora le interessanti “aperture” al riguardo operate da Cass., sez. un., 4<br />

maggio 2006, n. 10126.<br />

( 123 ) Per la natura eccezionale del rimedio della remissione in termini v., per tutti, Caponi,<br />

La rimessione in termini nel processo civile, Milano, 1996, 416.<br />

In ordine alla esclusione della configurabilità come provvedimento concessivo di una rimessione<br />

in termini della fissazione di un nuovo termine per la riassunzione del processo poco<br />

dopo la scadenza di quello semestrale di cui all’art. 305 c.p.c. v. Cass., 8 luglio 2005, n.<br />

14371, in Corriere giur., 2006, 677 n., con nota di Gasparini, Rimessione in termini e poteri esterni<br />

allo svolgimento del processo: le Sezioni Unite riconoscono la rilevanza dell’errore scusabile.<br />

Da ultimo, per l’ammissibilità della deroga al principio generale di improrogabilità dei<br />

termini perentori enunziato dall’art. 153 c.p.c., in caso di mancato rispetto del termine concesso<br />

ex art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullità della notificazione stessa dipesa dal<br />

fatto che il notificante non era in condizioni di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi<br />

poteri d’impulso v. Cass., 20 gennaio 2006, n. 1180.<br />

( 124 ) Con riferimento a tale soluzione adottata nell’ordinamento tedesco ove « la Corte<br />

costituzionale esclude, in nome del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che i<br />

ritardi postali possano essere imputati alla parte notificante ed ammette quest’ultima a beneficiare<br />

dell’istituto della rimessione in termini tutte le volte in cui, facendo affidamento<br />

su tempi normali di consegna del plico, non sia stato possibile proporre una impugnazione<br />

tempestiva », v. Dalmotto, La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno sistema<br />

delle notificazioni a mezzo posta, cit., p. 230 ss., che si esprime in favore della configurazione<br />

dell’istituto della rimessione in termini quale rimedio generale restitutorio, operante<br />

non solo in relazione alle decadenze verificatesi all’interno di un grado del processo già<br />

pendente, come oggi previsto dall’art. 184-bis c.p.c. «ma anche ai fini dell’esercizio dell’azione<br />

nonché della proposizione delle impugnazioni e delle opposizioni ».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!