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Tiroidectomia Totale: How I do it - AOOI

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La remunerazione aggiuntiva venne riconosciuta, per il 1999, unicamente<br />

ai Policlinici Univers<strong>it</strong>ari "Umberto I" e "A. Gemelli" per un massimo di<br />

80 interventi tra le due strutture.<br />

Regione Lombardia<br />

La forn<strong>it</strong>ura di impianto cocleare fu concessa in un numero lim<strong>it</strong>ato di casi<br />

mediante un "programma sperimentale". La prima delibera approvata (n.<br />

6825 del 13/8/1993) erogò la cifra di 450 milioni di lire da ripartirsi in parti<br />

uguali tra gli Ospedali di Bergamo, Milano (Ospedale Maggiore) e Varese.<br />

Il programma sperimentale proseguì nel 1994 con la delibera n. 60617 del<br />

6/12/1995 in cui venne prevista una cifra di 600 milioni di lire e nel 1996<br />

con la delibera n. 9274 del 22/2/1996 si stanziò una somma analoga.<br />

Nell’anno 1997 la Regione Lombardia non ha provveduto ad erogare<br />

ulteriori finanziamenti specifici.<br />

La deliberazione n. VI/37597 del 24/7/1998 ha poi stabil<strong>it</strong>o, al punto 3,<br />

che per gli impianti cocleari effettuati presso i centri di riferimento della<br />

Regione Lombardia (individuati con successivo provvedimento del Direttore<br />

Generale San<strong>it</strong>à), si aggiungesse alla tariffa del DRG il 25% del<br />

costo medio dell’en<strong>do</strong>protesi impiegata.<br />

Il passo conclusivo del finanziamento regionale è contenuto nella deliberazione<br />

n.VII/941 del 3/8/2000 “Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni<br />

ospedaliere in regime di ricovero” che stabilì di rimborsare al 100%<br />

del prezzo medio rilevato le en<strong>do</strong>protesi impianti cocleari, modifican<strong>do</strong><br />

quanto al punto 3 del dispos<strong>it</strong>ivo del DGR 37597 del 24/7/1998.<br />

Attualmente, non essen<strong>do</strong> stati ridefin<strong>it</strong>i i centri di riferimento per l’applicazione<br />

dell’impianto cocleare, una qualunque struttura pubblica o accred<strong>it</strong>ata<br />

dalla Regione Lombardia in gra<strong>do</strong> di effettuare l’intervento e la<br />

riabil<strong>it</strong>azione successiva, può fare richiesta di rimborso. (5)<br />

DRG e SDO per protesi impiantabili di orecchio medio<br />

Per quanto riguarda le protesi impiantabili o semi-impiantabili di orecchio<br />

medio, la normativa attualea non contempla in mo<strong>do</strong> sistematico la prescr<strong>it</strong>tibil<strong>it</strong>à,<br />

anche se queste potrebbero essere considerate come “riconducibili”<br />

(ovvero giudicate dal Medico Prescr<strong>it</strong>tore come apparecchiature<br />

identicamente finalizzate e quindi assimilabili alle protesi convenzionali<br />

anche se diverse) o come “apparecchio acustico retroauricolare”, oppure<br />

come “en<strong>do</strong>protesi” (anche se si nota un evidente contrasto con la nor-<br />

mativa che richiede invece una prescrizione precisa e puntuale).<br />

Nel primo caso (riconducibili) resterebbe a carico dei bilanci regionali un<br />

costo eccedente e notevole rispetto alle tariffe previste dal nomenclatore;<br />

queste ultime, nel caso delle prestazioni dell’assistenza protesica,<br />

a Decreto Ministero della San<strong>it</strong>à del 12 settembre 2006 recante “Ricognizione e primo aggiornamento<br />

delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni san<strong>it</strong>arie”.<br />

(6, 7)<br />

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