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Gli studenti internazionali nelle università italiane - West

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PRIMA PARTE. GLI STUDENTI INTERNAZIONALI IN ITALIA: IMPATTO, STATISTICHE E PROSPETTIVEStato-Regioni, emana entro il 30 giugno di ogni anno il decreto che stabilisce il contingenteannuale di nuovi <strong>studenti</strong> stranieri. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento perl’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entroi successivi trenta giorni. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazioneannuale del contingente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel secondo semestredell’anno, può provvedere con proprio decreto a decidere il numero massimo di visti, invia transitoria e nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente.In seguito all’emanazione di tale decreto, le potenziali matricole interessate a studiarein Italia potranno presentare formale istanza presso le rappresentanze diplomatiche<strong>italiane</strong> site nei Paesi di origine. L’elenco dei posti riservati agli <strong>studenti</strong> stranieri perogni singolo corso di laurea è pubblicizzato sia dalle università sia dalle rappresentanzediplomatico-consolari <strong>italiane</strong> all’estero, al fine di consentire agli interessati di presentaretempestivamente la domanda di preiscrizione. Inoltre, l’elenco dei corsi e del corrispondentecontingente di posti riservato da ciascun ateneo sono consultabili in modalitàonline sul sito web del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, all’indirizzo www.miur.it, e sulla pagina ufficiale del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it.I cittadini stranieri provenienti da un Paese esterno all’Unione Europea e allo SpazioEconomico Europeo possono entrare in Italia per studio a condizione di possedere un vistoche autorizzi l’ingresso, a meno che non provengano da Paesi non assoggettati all’obbligodel visto 47 . Dal 1° settembre 2010, i cittadini dei Paesi esenti dall’obbligo del vistoper soggiorni di breve durata possono far ingresso in Italia per soggiorni fino a novantagiorni anche per motivi di studio, al contrario di quanto precedentemente predisposto,senza la necessità di richiedere il corrispondente visto di ingresso 48 .Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, il visto è l’autorizzazione concessaallo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica italiana, rilasciato dallerappresentanze diplomatico-consolari <strong>italiane</strong> situate nello Stato di origine o di residenzaabituale del richiedente. Ai sensi del Codice dei Visti Schengen (Regolamento CE n.810/2009 del 13 luglio 2009 49 , direttamente esecutivo dal 5 aprile 2010), per soggiornifino a 90 giorni lo straniero (ove non esente) che desideri studiare in Italia dovrà richiedereun Visto Schengen Uniforme (VSU) di tipo C, per soggiorni di breve durata, con unoo più ingressi. Per soggiorni di lunga durata (oltre i tre mesi) lo studente straniero necessiteràdi un Visto Nazionale (VN o Visto D), rilasciato ai sensi della normativa italiana.47Non sono obbligati a richiedere il visto di ingresso per soggiorni per studio, turismo, missione, affari, invito egara sportiva, purché non superiori a 90 giorni, i cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda,Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, CostaRica, Croazia, El Salvador, Ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia (FYROM), Giappone, Guatemala, Honduras, HongKong, Israele, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Mauritius, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda,Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Taiwan (entità territorialenon riconosciuta), Uruguay, Venezuela. I cittadini di Norvegia, San Marino, Santa Sede e Svizzera sono esentidall’obbligo di visto in qualunque caso.48Cfr. http://img.poliziadistato.it/docs/STUDENTI_ingresso_breve_periodo_senza_visto_inoltro_mess_MAE.pdf.49Cfr. www.esteri.it/MAE/normative/Normativa_Consolare/Visti/codice_visti.pdf.33

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