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Gli studenti internazionali nelle università italiane - West

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VI RAPPORTO EMN ITALIA - GLI STUDENTI INTERNAZIONALI NELLE UNIVERSITÀ ITALIANESoggiorno dei familiari degli <strong>studenti</strong> stranieriAl fine di favorire le aspettative di coesione e unità familiare degli stranieri soggiornantiin Italia, l’ordinamento vigente prevede che i cittadini stranieri titolari di permessodi soggiorno con durata non inferiore a un anno, rilasciato per motivi di studio 74 , possonoessere raggiunti dai familiari più stretti. Si tratta in particolare: del coniuge, purché maggiorennee non separato legalmente; dei figli minori non coniugati e di quelli maggiorenniancora a carico, a condizione che non possano provvedere autonomamente alle proprieesigenze di vita a motivo del loro stato di salute; nonché dei genitori a carico, purché nonvi siano altri figli nel Paese di provenienza in grado di provvedere al loro fabbisogno. Competentea ricevere la domanda e a convocare i richiedenti, al fine di verificare la documentazionenecessaria e curare il disbrigo delle pratiche relative alle procedure, è il cosiddetto“Sportello Unico per l’immigrazione”, istituito, in base all’articolo 18 della legge n. 189 del30 luglio 2002, presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale del governo (UTG) 75 .Oltre alle caratteristiche sovraesposte, le condizioni di ammissione dello stranieroper ricongiungimento familiare sono legate a due fattori: la disponibilità di alloggio delrichiedente e il possesso di un reddito minimo. Per quanto riguarda l’alloggio, è necessarioprodurre un certificato che attesti come l’abitazione che dovrà ospitare i familiariricongiunti sia idonea dal punto di vista igienico-sanitario e rientri nei parametri minimiprevisti dalle leggi regionali per gli alloggi di edilizia residenziale. Relativamente alsecondo fattore, invece, il richiedente dovrà dimostrare di disporre di un reddito annuo,derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentatodella metà dell’importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. In ogni caso, qualorail richiedente non disponga di un adeguato reddito personale, potranno valere i redditiposseduti dai familiari conviventi.Una volta verificate le condizioni richieste, lo Sportello Unico per l’immigrazioneavrà il compito di rilasciare, entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta, il nullaostaal ricongiungimento o, in caso di esito negativo, il provvedimento di diniego. Giunto inItalia, il familiare ricongiunto dovrà recarsi con il nulla osta, entro otto giorni, pressolo Sportello Unico, al fine di attivare la relativa richiesta del permesso di soggiorno.Infine, il familiare ricongiunto dovrà recarsi presso un Ufficio Postale abilitato da dovepotrà inoltrare la richiesta di permesso di soggiorno rilasciatagli dallo Sportello Unico.Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, il familiare ricongiunto potrà svolgere unlavoro (subordinato o autonomo), iscriversi a un corso di studi e accedere alle prestazionierogate dal Servizio Sanitario Nazionale. La procedura appena descritta vale anche per ifamiliari al seguito al momento dell’ingresso in Italia.Il Decreto interministeriale dell’11 maggio 2011, entrato in vigore il 1° dicembre74La medesima previsione si applica ai titolari di permesso di soggiorno per lavoro (subordinato o autonomo), asilo,motivi religiosi, protezione sussidiaria e ai titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.75Cfr. EMN Italia, Immigrati e rifugiati. Normativa, istituzioni e competenze. Quinto Rapporto EMN Italia, EdizioniIDOS, Roma, 2012. Cfr. www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dipim/site/it/documentazione/pubblicazioni/Asilo/6_2012_Quinto_Rapporto_EMN_Italia.html.62

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