Studio sui ricongiungimenti familiari - Comune di La Spezia
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determinare il red<strong>di</strong>to si doveva tenere conto anche <strong>di</strong> quanto guadagnano<br />
annualmente i <strong>familiari</strong> conviventi con il richiedente.<br />
Beneficiari potevano essere tutte le persone con cui esiste un legame <strong>di</strong><br />
parentela sancito dalla legge:<br />
• Coniugi non legalmente separati.<br />
• Figli minori a carico (la cui immigrazione viene autorizzata anche<br />
dall’altro genitore) <strong>di</strong> età inferiore ai 18 anni, o ai 21 in caso <strong>di</strong> figli <strong>di</strong><br />
citta<strong>di</strong>ni europei o appartenenti all’UE.<br />
• Genitori a carico<br />
• Minori adottati, affidati o sotto tutela<br />
• Parenti <strong>di</strong> terzo grado, inabili al lavoro secondo le norme italiane.<br />
Permaneva l’obbligo <strong>di</strong> attestare la presenza del beneficiario in un altro paese:<br />
quest’ultimo, in caso la domanda fosse stata accettata, avrebbe ricevuto il Nulla<br />
Osta con il quale, nell’arco <strong>di</strong> 6 mesi, avrebbe potuto richiedere il visto per<br />
l’ingresso in Italia al nostro Consolato. Arrivato qui, entro 8 giorni, doveva fare<br />
domanda <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Soggiorno, o Carta <strong>di</strong> Soggiorno per motivi <strong>familiari</strong><br />
alla rispettiva Questura.<br />
<strong>La</strong> legge 40/98 prevedeva che anche un minore, con regolare Permesso <strong>di</strong><br />
Soggiorno, potesse fare domanda <strong>di</strong> Ricongiungimento Familiare a favore <strong>di</strong> un<br />
proprio genitore risiedente all’estero, purché questi non fosse stato<br />
precedentemente espulso dal nostro territorio o non fosse stato segnalato da<br />
organi internazionali quale minaccia per l’or<strong>di</strong>ne pubblico. Al genitore così<br />
ricongiunto veniva concesso un anno per <strong>di</strong>mostrare i requisiti alloggiativi e<br />
red<strong>di</strong>tuali richiesti dalla legge.<br />
<strong>La</strong> legge 40/98 decretava inoltre che ai ricongiunti fossero garantite tutte le<br />
misure <strong>di</strong> assistenza sanitaria e sociale previste dalla legge italiana.<br />
Da allora si può parlare anche <strong>di</strong> coesione familiare, ovvero <strong>di</strong> quella particolare<br />
forma <strong>di</strong> ricongiungimento che permette <strong>di</strong> convertire un Permesso <strong>di</strong> Soggiorno<br />
a un parente già presente sul territorio nazionale, in uno per Motivi Familiari<br />
Il 30 luglio 2002 viene emessa la legge 189, conosciuta come legge Bossi-Fini<br />
che apporta notevoli mo<strong>di</strong>fiche agli iter per ingresso in Italia, compreso quello<br />
del Ricongiungimento Familiare: da questo momento saranno ammessi anche i<br />
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