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105<br />

Introduzione<br />

Tali poteri, a chi ama indulgere in tentazioni “modernizzanti”, potrebbero<br />

apparire analoghi a quelli della moderna Corte dei Conti: ciò che da<br />

quest’ultima differenziava la Sommaria − che d’altronde era parte di una compagine<br />

istituzionale lontanissima da quella dello “stato legislativo” 298 − era la<br />

mancanza di ogni possibilità di procedere a un controllo preventivo di legittimità<br />

sugli atti di governo e, ovviamente, l’assenza di ogni potere di verifica<br />

della legittimità di decreti, lettere o prescrizioni del sovrano 299 . Princeps, si<br />

diceva, est superiorem non recognoscens, e tale principio è ampiamente ribadito<br />

da Goffredo di Gaeta in cui, tra l’altro, si legge, nel solco di una tradizione<br />

che attraverso Federico II risale fino a Giustiniano, «Princeps est lex animata<br />

in terris» 300 . Nessuna limitazione poteva quindi essergli imposta da un ufficio<br />

amministrativo.<br />

Per quanto riguarda i princìpi regolatori dell’organizzazione amministrativa,<br />

va osservato che veniva puntigliosamente rispettato il “principio gerarchico”,<br />

sino a non concedere ai razionali di apportare la benché minima modifica<br />

alle prescrizioni e alle decisioni dei presidenti senza preventiva autorizzazione<br />

301 ; veniva altresì osservato il “principio di collegialità”, per cui i provvedimenti<br />

venivano sempre discussi e approvati in banca da più presidenti e razionali<br />

in seduta comune 302 ; era seguito il “principio di competenza”, per cui la<br />

Sommaria poteva intervenire soltanto nelle cause in cui il fisco era attore o<br />

convenuto. È da ritenere che anche il “principio della prorogatio”, che è alla<br />

e il notaio Antonello de Angelo. Cfr. ASN, Summariae Partium 2, c. 8r.<br />

298 «Uno Stato legislativo è un sistema statale dominato da norme, di contenuto misurabile e<br />

determinabile, impersonali e perciò generali, prestabilite e perciò pensate per durare: un sistema in<br />

cui legge e applicazione della legge, legislatore e organi esecutivi sono separati fra loro. In esso<br />

governano le leggi, non uomini, autorità o magistrature; più esattamente ancora, le leggi non<br />

governano, esse si limitano ad avere valore di norme»; cfr. Carl Schmitt, Legalità e legittimità, in<br />

idem, Le categorie, p. 212. Se, con Carl Schmitt, consideriamo determinante per caratterizzare il<br />

sistema politico il «momento specifico in cui si manifesta concretamente la decisione finale e<br />

attraverso cui appare l’ultima istanza, il dernier ressort», lo “stato” dei sovrani aragonesi di Napoli<br />

potrebbe forse esser avvicinato al tipo “governativo” in quanto «il suo tratto caratteristico» si lascia<br />

individuare «nella volontà personale e nel comando autoritario di un capo di Stato che governa»<br />

(ibidem, p. 213). Va tuttavia ribadito che gli “stati” del Quattrocento sono realtà preminentemente<br />

politiche più che giuridicamente definite, e che la formazione di una burocrazia professionale è<br />

condizione necessaria, ma non sufficiente, perché si possa parlare di “stato” in senso proprio. Per<br />

tali formazioni politiche appare non del tutto soddisfacente neppure quella definizione di “stato<br />

patrimoniale” invalsa nella dottrina tedesca dell’Ottocento e ancora oggi diffusa in Germania. Con<br />

tale espressione si vuol solitamente designare quello “stato” d’ancien régime che le Corone avrebbero<br />

gestito secondo criteri di amministrazione patrimoniale. In realtà in tali realizzazioni politiche, a<br />

fronte delle rendite patrimoniali dei beni della Corona, le entrate tributarie, dotate di un peculiare<br />

sistema di gestione, appaiono già cospicue ed assolutamente indispensabili per alimentare burocrazie<br />

ed eserciti.<br />

299 Sulle complesse funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali della Corte dei Conti: Garri,<br />

La Corte dei conti.<br />

300 Ritus, p. 284. Sull’imperatore «lex animata» cfr. Gierke, Genossenschaftsrecht, 3, p. 614; vedi<br />

anche Scholz, Die Publizistik, p. 329.<br />

301 Cfr. Repertorium, c. 121v: «Quod nemo ex rationalibus significatorias expeditas corrigere [...]<br />

audeat dominis inconsultis».<br />

302 Cfr. Repertorium, passim.

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