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41<br />

Introduzione<br />

È evidente che ha ripreso frettolosamente il brano da altri, forse dal Toppi 41 ,<br />

altrimenti non avrebbe potuto sostenere che si trattava di un tribunale «eretto<br />

dalla Sommaria», ma seguendo più da vicino il dettato di Alfonso, avrebbe<br />

dovuto ammettere che questi riordinando la Sommaria non faceva altro che<br />

riprendere modi e consuetudini dei suoi predecessori angioini, Ladislao e Giovanna<br />

II.<br />

Il Giannone ritornò nei libri successivi sull’argomento, correggendo, in<br />

particolare, l’errore commesso dal di Costanzo, per correntezza e frettolosità<br />

d’indagine, sull’identità del primo luogotenente. Ma di ciò a suo tempo.<br />

Dopo Angelo di Costanzo, trattò partitamente della Sommaria Annibale<br />

Moles, in un’opera dedicata alle Decisiones supremi tribunalis Regiae Camerae<br />

Summariae, composta negli ultimi decenni del XVI secolo, ma pubblicata<br />

solo nel 1670, a cura del pronipote Francesco Moles 42 .<br />

Annibale Moles, praeses Regiae Camerae, nonché membro del Supremo<br />

Consiglio d’Italia, consigliere a latere del re Filippo II e Reggente della Cancelleria<br />

del Regno di Napoli, aveva libero accesso ai documenti. Legato al suo<br />

lavoro, non si contentò di definire i limiti giuridici della Camera della Sommaria,<br />

ma volle tracciarne, sia pure a rapide linee, la storia, rifacendosi alle origini.<br />

Per i tempi anteriori a quelli angioini, non ritrovava documenti e memorie<br />

negli archivi; si limitò quindi a dire che i primi re del regno ebbero dei questori,<br />

che esigessero le entrate relative alle vendite o alla locazione dei beni e diritti<br />

regali, ovvero all’esazione delle entrate connesse a multe per contravvenzione<br />

di norme regie. Quaestores, Secreti Dohanae (ai tempi di re Ruggiero),<br />

Camerarii (ai tempi di re Guglielmo), nominavano anche i Bajuli, che oltre ad<br />

essere ufficiali esattori provvedevano all’amministrazione della giustizia nelle<br />

cause civili e miste, eccettuate quelle feudali. Il Moles per queste notizie si rifaceva<br />

alle Constitutiones Melfitanae di Federico II, che aveva raccolto, con<br />

aggiunte e innovazioni, la normativa dei re normanni suoi predecessori.<br />

Secondo le sue affermazioni, dei Magistri Rationales Magnae Curiae si ha<br />

menzione subito nei registri dell’archivio Regiae Siclae, dal primo di re Carlo I,<br />

dell’anno 1267, nei fogli 101 e 173 a tergo, nonché nel secondo dell’anno 1268,<br />

fogli 23 e 135 43 . Il loro ufficio era di amministrare il regio patrimonio e di<br />

controllare l’operato di tutti gli Officiales di nomina regia, come si evince da un<br />

privilegio concesso da Giovanna I nel 1350 e riportato integralmente dal Moles.<br />

Risulta che i Maestri Razionali avevano anche il compito di dirimere le contese<br />

con i mercanti e tra i mercanti, di amministrare attraverso i loro agenti la<br />

giustizia civile e mista, di vendere affidare o affittare gli uffici del Regno, compiti<br />

tutti, in seguito, rimessi al controllo della Camera della Sommaria.<br />

41 Toppi, De origine, I, p. 150.<br />

42 Cfr. l’edizione, Neapoli 1718, Tipis et Sumptibus Michaelis Aloysii Mutio.<br />

43 Così il Moles, Decisiones, p. 193.

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