Valutazione ambientale strategica RAPPORTO ... - Comune di Bra
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equini come richiesto (v. Tabella al punto 14della controdeduzione “Quartiere tre frazioni”).<br />
2.6.11 – Per le <strong>di</strong>stanze degli allevamenti <strong>di</strong> avicunicoli si veda quanto precisato nella Tabella<br />
riportata al punto 14 della controdeduzione “Quartiere tre frazioni”.<br />
2.6.12 – La richiesta è superata poiché in accoglimento <strong>di</strong> altre osservazioni la <strong>di</strong>sciplina<br />
degli allevamenti intensivi industriali viene abrogata.<br />
Tuttavia pare opportuno specificare la definizione <strong>di</strong> nuovo centro aziendale intendendo per<br />
tale “un complesso <strong>di</strong> fabbricati principale e secondari costituiti per non più <strong>di</strong> ¼ dalla<br />
residenza rurale e per non meno <strong>di</strong> ¾ dalle pertinenze tecniche per l’allevamento e/o la<br />
trasformazione dei prodotti agricoli”.<br />
2.6.13 – In parziale accoglimento dell’osservazione si abrogano al punto 5, sottopunto 5b) le<br />
parole “in misura superiore al 50% delle S.U. preesistenti”.<br />
2.6.14 – La proposta è da intendersi accolta. Vi veda in merito il precedente punto 2.6.3.<br />
2.6.15 – Non si accoglie la richiesta <strong>di</strong> riforma dei parametri relativi allo span<strong>di</strong>mento delle<br />
deiezioni animali.<br />
2.6.16 – In parziale accoglimento dell’osservazione si eleva da 2.000 a 20.000 mt. la <strong>di</strong>stanza<br />
delle aree <strong>di</strong> span<strong>di</strong>mento delle deiezioni dal centro aziendale.<br />
2.6.17 – In accoglimento dell’osservazione si inserisce, in nota al comma E.2, il seguente<br />
testo: “per i riferimenti UBA si richiama quanto in<strong>di</strong>cato dall’allegato 4 del Reg. CIE<br />
1974/06 - Regolamento della commissione recante <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> applicazione del<br />
Regolamento (CE) n. 698/2005 del Consiglio sul sostegno alla sviluppo rurale da parte del<br />
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).”<br />
2.6.18 – In accoglimento parziale dell’osservazione si precisa che la limitazione alla<br />
realizzazione <strong>di</strong> nuove strutture aziendali rimane vietata per il paesaggio F2 <strong>di</strong> collina, mentre<br />
per F3 (pianura fluviale) è vietata limitatamente alle aree <strong>di</strong> protezione e tutela<br />
dell’inse<strong>di</strong>amento storico <strong>di</strong> Pollenzo. Per la zona degli orti sono ammesse le sole strutture <strong>di</strong><br />
supporto alla coltivazione specialistica.<br />
2.6.19 – In parziale accoglimento dell’osservazione al punto 8.F) c. B si sostituisce la parola<br />
“avicunicoli” con “avicoli”.<br />
2.6.20 – In accoglimento dell’osservazione, nella zona orti come delimitata nelle Tav. <strong>di</strong><br />
Piano si ammette l’inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong>” nuovi centri aziendali che potranno realizzare<br />
magazzini per la frigoconservazione dei prodotti nel rispetto della normativa vigente per gli<br />
impianti <strong>di</strong> refrigerazione che utilizzano sostanze pericolose per il con<strong>di</strong>zionamento<br />
dell’aria”.<br />
2.6.21 – In parziale accoglimento dell’osservazione si richiama quanto specificato in linea<br />
generale al precedente punto 2.6.1<br />
Punto 2.7 – Art. 57 – Il sistema della viabilità<br />
- Non si accoglie la subor<strong>di</strong>nazione relativa alla attuazione della viabilità in progetto in<br />
quanto attentamente valutata dal Piano e/o dagli strumenti ad esso sovraor<strong>di</strong>nati.<br />
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