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La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet

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<strong>La</strong> riforma tocca il<br />

tema <strong>della</strong> flessibilità<br />

in uscita<br />

Sul fronte <strong>della</strong><br />

flessibilità in entrata<br />

sono state fatte<br />

modifiche alle<br />

modalità contrattuali<br />

4.2.1 Le innovazioni <strong>della</strong> riforma Fornero<br />

Dopo una lunga discussione con le parti sociali, il 27 giugno 2012 il Parlamento ha<br />

approvato il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, dando risposta alle<br />

attese dell’Europa e sollevando un acceso dibattito circa i possibili effetti che le<br />

nuove norme produrranno sull’occupazione (e sulla disoccupazione) nei prossimi<br />

anni. L’obiettivo dichiarato dalla Riforma, infatti, mira ad accogliere i propositi di<br />

flexsecurity dichiarati a livello europeo, disponendo “misure ed interventi intesi a<br />

realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico”, capace di stemperare le<br />

iniquità generazionali del nostro sistema di protezione sociale e di ripristinare la<br />

coerenza fra flessibilità del lavoro ed istituti assicurativi.<br />

<strong>La</strong> mediazione tra governo e parti sociali, tuttavia, ha frenato l’opportunità di<br />

imprimere una radicale discontinuità al sistema, apportando cambiamenti perlopiù<br />

marginali, senza realizzare una vera e propria ristrutturazione del mercato del lavoro.<br />

Uno dei meriti più evidenti <strong>della</strong> legge, comunque, consiste nella vastità <strong>della</strong><br />

sua portata, che propone una rilettura ad ampio raggio del sistema lavoro-ammortizzatori<br />

sociali-politiche attive, nel tentativo di coniugare un po’ più di flessibilità<br />

in uscita con un po’ più di rigidità in entrata. In estrema sintesi, tre sono gli aspetti<br />

centrali <strong>della</strong> riforma del lavoro varata nel giugno scorso:<br />

1. la flessibilità in uscita: restringimento del campo di applicazione <strong>della</strong> reintegrazione,<br />

ma senza sradicare ogni possibilità di reintegro da parte del lavoratore;<br />

2. la flessibilità in entrata: contrasto all’eccessiva reiterazione dei rapporti a termine,<br />

ma senza ridurre le modalità contrattuali a disposizione delle imprese;<br />

3. gli ammortizzatori sociali: progressiva riduzione del numero di strumenti attivabili<br />

in caso di disoccupazione e parallelo potenziamento, anche in termini di<br />

equità generazionale, degli esistenti, pur senza stravolgere il carattere categoriale<br />

delle tutele.<br />

Rispetto al tema <strong>della</strong> flessibilità in uscita dal lavoro, l’intervento delle nuove<br />

norme è concentrato sulla disciplina dei licenziamenti individuali ed in particolare<br />

sul regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi 72 , per i quali la possibilità di<br />

reintegro del lavoratore è stata circoscritta al caso <strong>della</strong> radicale infondatezza del<br />

licenziamento (in aggiunta al risarcimento di 12 mensilità e ferma restando<br />

l’opzione del lavoratore per l’indennizzo), mentre è negata negli altri casi di licenziamento<br />

disciplinare o economico che quindi rientrano esclusivamente nell’ambito<br />

<strong>della</strong> tutela risarcitoria. Lo scopo del riformatore è dunque quello di rendere prevalente<br />

il risarcimento indennitario e di circoscrivere i casi di reintegro ad una fattispecie<br />

straordinaria, come accade in Germania e in gran parte dei Paesi europei.<br />

Per quanto riguarda, invece, il punto sulla flessibilità in entrata, esso si traduce<br />

in una lunga serie di modifiche delle modalità contrattuali, con l’intento di affermare<br />

il contratto a tempo indeterminato come la forma prevalente di lavoro e<br />

l’apprendistato quale il canale privilegiato di accesso all’impiego, restringendo al<br />

contempo i margini dell’uso improprio del lavoro a termine (anche non dipendente).<br />

Il numero dei contratti disponibili è sostanzialmente invariato, così come la<br />

loro funzione rispetto alle esigenze del mondo delle imprese; piuttosto, gli sforzi<br />

del legislatore si sono mossi verso la predisposizione di vincoli più stringenti e di<br />

nuove modalità di funzionamento dell’apprendistato, anche in attuazione del testo<br />

unico varato nel 2011 (d.lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, Testo unico dell’apprendistato)<br />

e verso la limitazione del lavoro a termine, che diviene più costoso e<br />

più rigido nelle modalità di reiterazione 73 . Da notare, infine, le norme che<br />

predispongono i margini di allineamento tra le “false” partite Iva e il lavoro para-<br />

72 Per i licenziamenti discriminatori (ovvero quando si attesta una discriminazione di genere, età, opinioni politiche,<br />

appartenenza sindacale, disabilità, ecc.), invece, è mantenuta a tutti gli effetti la tutela reintegratoria.<br />

73 Fa eccezione a questa tendenza il cosiddetto contratto a termine “acausale”, possibile per il primo contratto tra le<br />

parti e per una durata massima di 12 mesi, che snellisce le procedure richieste al datore di lavoro e genera, quindi,<br />

un rafforzamento <strong>della</strong> flessibilità.<br />

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