La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet
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<strong>La</strong> riforma tocca il<br />
tema <strong>della</strong> flessibilità<br />
in uscita<br />
Sul fronte <strong>della</strong><br />
flessibilità in entrata<br />
sono state fatte<br />
modifiche alle<br />
modalità contrattuali<br />
4.2.1 Le innovazioni <strong>della</strong> riforma Fornero<br />
Dopo una lunga discussione con le parti sociali, il 27 giugno 2012 il Parlamento ha<br />
approvato il disegno di legge di riforma del mercato del lavoro, dando risposta alle<br />
attese dell’Europa e sollevando un acceso dibattito circa i possibili effetti che le<br />
nuove norme produrranno sull’occupazione (e sulla disoccupazione) nei prossimi<br />
anni. L’obiettivo dichiarato dalla Riforma, infatti, mira ad accogliere i propositi di<br />
flexsecurity dichiarati a livello europeo, disponendo “misure ed interventi intesi a<br />
realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico”, capace di stemperare le<br />
iniquità generazionali del nostro sistema di protezione sociale e di ripristinare la<br />
coerenza fra flessibilità del lavoro ed istituti assicurativi.<br />
<strong>La</strong> mediazione tra governo e parti sociali, tuttavia, ha frenato l’opportunità di<br />
imprimere una radicale discontinuità al sistema, apportando cambiamenti perlopiù<br />
marginali, senza realizzare una vera e propria ristrutturazione del mercato del lavoro.<br />
Uno dei meriti più evidenti <strong>della</strong> legge, comunque, consiste nella vastità <strong>della</strong><br />
sua portata, che propone una rilettura ad ampio raggio del sistema lavoro-ammortizzatori<br />
sociali-politiche attive, nel tentativo di coniugare un po’ più di flessibilità<br />
in uscita con un po’ più di rigidità in entrata. In estrema sintesi, tre sono gli aspetti<br />
centrali <strong>della</strong> riforma del lavoro varata nel giugno scorso:<br />
1. la flessibilità in uscita: restringimento del campo di applicazione <strong>della</strong> reintegrazione,<br />
ma senza sradicare ogni possibilità di reintegro da parte del lavoratore;<br />
2. la flessibilità in entrata: contrasto all’eccessiva reiterazione dei rapporti a termine,<br />
ma senza ridurre le modalità contrattuali a disposizione delle imprese;<br />
3. gli ammortizzatori sociali: progressiva riduzione del numero di strumenti attivabili<br />
in caso di disoccupazione e parallelo potenziamento, anche in termini di<br />
equità generazionale, degli esistenti, pur senza stravolgere il carattere categoriale<br />
delle tutele.<br />
Rispetto al tema <strong>della</strong> flessibilità in uscita dal lavoro, l’intervento delle nuove<br />
norme è concentrato sulla disciplina dei licenziamenti individuali ed in particolare<br />
sul regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi 72 , per i quali la possibilità di<br />
reintegro del lavoratore è stata circoscritta al caso <strong>della</strong> radicale infondatezza del<br />
licenziamento (in aggiunta al risarcimento di 12 mensilità e ferma restando<br />
l’opzione del lavoratore per l’indennizzo), mentre è negata negli altri casi di licenziamento<br />
disciplinare o economico che quindi rientrano esclusivamente nell’ambito<br />
<strong>della</strong> tutela risarcitoria. Lo scopo del riformatore è dunque quello di rendere prevalente<br />
il risarcimento indennitario e di circoscrivere i casi di reintegro ad una fattispecie<br />
straordinaria, come accade in Germania e in gran parte dei Paesi europei.<br />
Per quanto riguarda, invece, il punto sulla flessibilità in entrata, esso si traduce<br />
in una lunga serie di modifiche delle modalità contrattuali, con l’intento di affermare<br />
il contratto a tempo indeterminato come la forma prevalente di lavoro e<br />
l’apprendistato quale il canale privilegiato di accesso all’impiego, restringendo al<br />
contempo i margini dell’uso improprio del lavoro a termine (anche non dipendente).<br />
Il numero dei contratti disponibili è sostanzialmente invariato, così come la<br />
loro funzione rispetto alle esigenze del mondo delle imprese; piuttosto, gli sforzi<br />
del legislatore si sono mossi verso la predisposizione di vincoli più stringenti e di<br />
nuove modalità di funzionamento dell’apprendistato, anche in attuazione del testo<br />
unico varato nel 2011 (d.lgs. n. 167 del 14 settembre 2011, Testo unico dell’apprendistato)<br />
e verso la limitazione del lavoro a termine, che diviene più costoso e<br />
più rigido nelle modalità di reiterazione 73 . Da notare, infine, le norme che<br />
predispongono i margini di allineamento tra le “false” partite Iva e il lavoro para-<br />
72 Per i licenziamenti discriminatori (ovvero quando si attesta una discriminazione di genere, età, opinioni politiche,<br />
appartenenza sindacale, disabilità, ecc.), invece, è mantenuta a tutti gli effetti la tutela reintegratoria.<br />
73 Fa eccezione a questa tendenza il cosiddetto contratto a termine “acausale”, possibile per il primo contratto tra le<br />
parti e per una durata massima di 12 mesi, che snellisce le procedure richieste al datore di lavoro e genera, quindi,<br />
un rafforzamento <strong>della</strong> flessibilità.<br />
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