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La condizione giovanile ai tempi della crisi - Irpet

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subordinato e tra quest’ultimo e il lavoro dipendente, con tutte le conseguenze in<br />

termini contributivi che ne derivano (per i dettagli sulle principali novità in materia<br />

di contratti, cfr. Tab. 4.3).<br />

Tabella 4.3<br />

PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 92/2012 ALLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI<br />

Tipologie contrattuali<br />

Contratto a tempo<br />

determinato<br />

Contratto<br />

di inserimento<br />

<strong>La</strong>voro in<br />

somministrazione<br />

Apprendistato<br />

Part-time<br />

Contratto<br />

intermittente<br />

Collaborazioni<br />

Partite IVA<br />

Associazione in<br />

partecipazione<br />

<strong>La</strong>voro<br />

accessorio<br />

Fonte: IRPET<br />

Principali cambiamenti L.92/2012<br />

Incremento del costo contributivo (<strong>ai</strong> fini Aspi) all’1,4% dell’aliquota (restituita al datore di lavoro in<br />

caso di trasformazione a tempo indeterminato); ampliamento dei <strong>tempi</strong> di reiterazione del contratto (da<br />

10-20 giorni a 60-90 giorni)<br />

Abrogato<br />

Estensione <strong>della</strong> regola generale sui rinnovi (secondo la L. 247/2007, quindi, la durata massima del<br />

contratto tra agenzia e lavoratore è di 36 mesi)<br />

Canale privilegiato di accesso (è considerato un contratto a tempo indeterminato, come da T.U.<br />

167/2011, e non paga l’incremento dell’aliquota Aspi); durata minima 6 mesi; assunzione nella misura<br />

del 50% delle stabilizzazioni nel triennio (30% per il primo triennio di applicazione); rapporto<br />

apprendisti/lavoratori qualificati 3/2 (1/1 fino a 10 dipendenti); divieto di utilizzo <strong>della</strong> somministrazione<br />

a termine<br />

Consentita la modificazione/eliminazione delle clausole “elastiche” da parte del lavoratore<br />

Obbligo di comunicazione preventiva in occasione di ciascuna chiamata; limitazione dell’estensione<br />

agli over 55 e fino al compimento del 25-esimo anno di età<br />

Definizione più stringente di progetto; limitazione <strong>della</strong> possibilità di recesso del datore (solo per giusta<br />

causa o per inidoneità professionale); presunzione di subordinazione quando la mansione corrisponda<br />

all’attività di dipendenti (tranne alte professionalità); trasformazione in lavoro subordinato in caso di<br />

mancata individuazione del progetto; progressivo allineamento (un punto ogni anno, dal 2013 al 2018)<br />

<strong>della</strong> contribuzione alla gestione separata al lavoro dipendente<br />

Per i rapporti instaurati dall’entrata in vigore (ad eccezione delle prestazioni collegabili ad albi, alta<br />

formazione, reddito annuo da lavoro autonomo superiore a 1,25 volte il minimo imponibile <strong>ai</strong> fini<br />

contributivi <strong>della</strong> gestione commercianti) si applica la presunzione di collaborazione nel caso che si<br />

verifichi: a) durata superiore a sei mesi nell’anno solare, b) ricavo superiore al 75% del totale nell’anno<br />

solare, c) disponibilità di una postazione presso il committente; in questo caso la collaborazione<br />

implica il regime previdenziale del lavoro a progetto nonché l’eventuale trasformazione in lavoro<br />

subordinato (nei casi di cui sopra)<br />

Il numero degli associati che svolgono una medesima attività non può essere superiore a tre (esclusi i<br />

familiari) e l’associato deve partecipare agli utili, altrimenti si presume un rapporto di lavoro<br />

subordinato a tempo indeterminato<br />

L’importo totale dei compensi nell’anno non può essere complessivamente superiore a 5.000 €<br />

nell’anno solare ed è previsto l’adeguamento dei contributi previdenziali con le aliquote <strong>della</strong> gestione<br />

separata Inps<br />

Il terzo pilastro degli aspetti riformati dalla Legge 92/2012 è costituito dal sistema<br />

di ammortizzatori sociali, per il quali sono state ridisegnate sia le misure di<br />

tutela <strong>della</strong> disoccupazione totale che quelle relative alle tutele in costanza di rapporto<br />

di lavoro (essenzialmente i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e straordinaria).<br />

Le nuove norme sono anche in questo caso in vigore a partire dal 1°<br />

genn<strong>ai</strong>o 2013, salvo regimi transitori che porteranno la riforma a pieno regime a<br />

partire dal 2017 (Tab. 4.4).<br />

Nel caso <strong>della</strong> cassa integrazione, gli aggiustamenti introdotti dalla riforma mirano<br />

a rendere più omogeneo il ricorso a questo istituto grazie all’istituzione di<br />

fondi bilaterali di solidarietà anche nei settori finora esclusi, con l’obiettivo di<br />

estendere la protezione in caso di momentanea sospensione o riduzione dell’attività<br />

lavorativa (senza ricorrere alle misure in deroga).<br />

Più consistenti app<strong>ai</strong>ono le modifiche apportate agli ammortizzatori che hanno<br />

lo scopo di proteggere il reddito dei lavoratori licenziati, ovvero l’indennità di disoccupazione<br />

e di mobilità. Quanto all’indennità di mobilità, si è appena avviata la<br />

fase transitoria, che ridimensiona progressivamente la durata del trattamento e<br />

porterà alla sua completa abrogazione entro il 31 dicembre 2016, quando il nuovo<br />

sistema prevedrà un’unica forma di sostegno del reddito in caso di disoccupazione:<br />

l’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi).<br />

Con la riforma degli<br />

ammortizzatori sociali<br />

si è cercato di<br />

guardare all’equità<br />

intergenerazionale<br />

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