Promuovere il benessere a scuola
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che ed esperienze pratiche con l’obiettivo di promuovere in Italia un<br />
approccio omogeneo sul territorio che permetta una valutazione condivisa<br />
dello stress nei luoghi di lavoro (anche a fini ispettivi e di vig<strong>il</strong>anza) e,<br />
non ultimo, consenta alle piccole imprese una gestione relativamente<br />
autonoma, senza eccessi di costi aggiuntivi, anche in ottemperanza a<br />
quanto stab<strong>il</strong>ito dalla norma che richiama a criteri di semplicità, brevità e<br />
di comprensib<strong>il</strong>ità (art. 28 comma 2).<br />
Tuttavia è da sottolineare che <strong>il</strong> complesso metodologico proposto rappresenta<br />
i requisiti minimi per la valutazione e non deve precludere eventuali<br />
opportuni approfondimenti attraverso l’ut<strong>il</strong>izzo di ulteriori strumenti<br />
informativi e soprattutto <strong>il</strong> coinvolgimento diretto dei lavoratori che rappresentano<br />
<strong>il</strong> valore aggiunto di tutta l’operazione.<br />
Si ricorda, infine, che <strong>il</strong> documento è servito come base di lavoro sia per<br />
<strong>il</strong> Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di lavoro<br />
(marzo 2010) sia per la Commissione Consultiva Permanente per la<br />
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del Lavoro e delle<br />
Politiche Sociali cui è demandato <strong>il</strong> compito di “elaborare le indicazioni<br />
necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato” 5, che, in<br />
verità, forse ha eccessivamente semplificato la procedura mutuata dal<br />
Network Nazionale per la Prevenzione.<br />
Il processo di valutazione<br />
Il processo di valutazione dello stress lavoro-correlato non consiste, come<br />
a volte si pensa, nella somministrazione, più o meno cap<strong>il</strong>lare, di un questionario,<br />
ma comporta una serie di fasi che nel loro insieme vanno a identificare<br />
la realtà dell’impresa che s’ intende valutare.<br />
Una sottolineatura, propedeutica alla valutazione, merita l’équipe d’indagine<br />
che, secondo la norma (art. 29, commi 1 e 2), consiste nel datore di<br />
lavoro che ha la responsab<strong>il</strong>ità non delegab<strong>il</strong>e della valutazione, <strong>il</strong> quale<br />
opera in collaborazione con <strong>il</strong> Responsab<strong>il</strong>e del Servizio di Prevenzione e<br />
Protezione e <strong>il</strong> medico competente (se presente), previa consultazione del<br />
Rappresentante dei Lavoratori.<br />
Il Network Nazionale per la Prevenzione, ritenendo un po’ autoreferenziale<br />
questa composizione, suggerisce la partecipazione alla pari di tutte le figure<br />
indicate nel decreto, possib<strong>il</strong>mente arricchita da qualche altra figura signi-<br />
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