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Promuovere il benessere a scuola

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C. L’ indagine. Una volta assolte le fasi precedenti si procede con l’indagine<br />

che consta di due fasi:<br />

la valutazione preliminare, necessaria, in quanto ha come obiettivo<br />

la stima del livello di rischio che condiziona <strong>il</strong> prosieguo dell’indagine<br />

stessa. La valutazione preliminare consiste nella r<strong>il</strong>evazione di<br />

indicatori verificab<strong>il</strong>i, attraverso liste di controllo. Secondo la<br />

Commissione Consultiva Permanente, gli indicatori devono appartenere<br />

quanto meno a tre distinte famiglie, già presenti nella proposta<br />

del Network Nazionale per la Prevenzione: I Eventi sentinella<br />

(indici infortunistici, assenze per malattia, sanzioni disciplinari,<br />

ecc.); II Fattori di contenuto del lavoro (ambiente e attrezzature di<br />

lavoro, orario e carichi di lavoro, ecc); III Fattori di contesto del<br />

lavoro (comunicazione, sv<strong>il</strong>uppo di carriera, autonomia decisionale<br />

e controllo, ecc.).<br />

Nel caso in cui dall’indagine non emergano fattori di rischio stressogeni<br />

tali da richiedere interventi correttivi, <strong>il</strong> datore di lavoro non<br />

è tenuto a procedere oltre, se non a completare <strong>il</strong> documento di valutazione<br />

(DVR) in cui riporterà gli esiti dell’indagine effettuata.<br />

Ove siano necessarie misure d’intervento, si dovrà provvedere alla<br />

loro pianificazione e attuazione, nonché allo scadere del tempo prestab<strong>il</strong>ito,<br />

alla verifica della loro efficacia.<br />

Soltanto se dette misure dovessero risultare inefficaci, si dovrà procedere<br />

con la fase di approfondimento.<br />

I criteri, davvero minimi, indicati dalla Commissione Consultiva<br />

sembrano accettab<strong>il</strong>i per le piccole e piccolissime imprese che caratterizzano<br />

le strutture lavorative italiane, peraltro presenti all’attenzione<br />

anche della proposta exISPESL/INAIL. Tuttavia si ritiene<br />

insufficiente la sola valutazione preliminare in realtà lavorative<br />

complesse, come la <strong>scuola</strong> ad esempio, ancorché <strong>il</strong> livello di rischio<br />

risulti basso.<br />

Per correttezza d’informazione però si ricorda che l’ osservanza dei<br />

criteri espressi dalla Commissione Consultiva garantisce la corretta<br />

attuazione dell’obbligo normativo.<br />

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