Promuovere il benessere a scuola
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Con <strong>il</strong> d.lgs 626 si introduceva la partecipazione che potrebbe definirsi<br />
“oggettiva” basata sulla figura del Rappresentante dei lavoratori e dalle<br />
prime campagne di informazione formazione viste come “momento<br />
sacrale” nettamente identificato e separato dall’attività lavorativa, ancora<br />
troppo legata ad un attività lavorativa fondata su un rapporto giuridico-formale.<br />
Con <strong>il</strong> d.lgs. 81 diviene prima protagonista anche la partecipazione “soggettiva”<br />
basata su una visione matura del rapporto lavorativo assunto<br />
anche per i suoi elementi psicologico-organizzativi in cui ogni lavoratore<br />
è un soggetto che va a perdere progressivamente i panni di un operatore<br />
che svolge operazioni parcellizzab<strong>il</strong>i e ripetitive per acquisire gradualmente<br />
una nuova fisionomia assim<strong>il</strong>ab<strong>il</strong>e a quella di un “solutore di problemi”<br />
o di un “decisore” .<br />
Il lavoratore non è più concepito come esecutore passivo di comportamenti<br />
adeguati, ma anche come soggetto avente proprie capacità decisorie<br />
commisurate al livello delle proprie competenze, a cui <strong>il</strong> datore di lavoro<br />
“deve richiedere” e non “esigere”. Il lavoratore partecipa direttamente al<br />
modello di prevenzione integrata che insieme ai caratteri oggettivi, in<br />
quanto basato sul sistema di “comando e controllo” di macchine, procedure<br />
e ambienti, possiede caratteri soggettivi poiché la sicurezza ottenib<strong>il</strong>e<br />
passa anche attraverso la consapevole, discrezionale e responsab<strong>il</strong>e assunzione<br />
di comportamenti sicuri da parte del lavoratore, che interagisce con<br />
le parti restanti del sistema direttamente o per <strong>il</strong> tramite dei propri rappresentanti.<br />
In questo senso la formazione svolge la funzione di accompagnare <strong>il</strong> lavoratore<br />
alla progressiva maturazione del suo ruolo.<br />
A questo punto è lecita la domanda: come <strong>il</strong> d.lgs 626 è stato limitato nel<br />
considerare come meritevole di tutela solo <strong>il</strong> rapporto di lavoro subordinato<br />
(e poco altro), <strong>il</strong> d.lgs 81 puó risultare idoneo, in linea di principio,<br />
ad offrire una tutela piena a tutte le situazioni lavorative?<br />
Lo scopo è quello di rispondere alle possib<strong>il</strong>i “lacune” si possano mettere<br />
in campo soluzione e/o seguire linee d’azione “di sistema” nel rispetto di<br />
“disciplina generale”.<br />
Si preda <strong>il</strong> punto di vista del soggetto meritevole di tutela.<br />
Dato <strong>il</strong> rischio fisico e reale la risposta è <strong>il</strong> b<strong>il</strong>anciamento con i sistemi di<br />
prevenzione e protezione, difese reali e formazione che insieme concorrono<br />
a far raggiungere nel lavoratore quella consapevolezza che dal compi-<br />
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