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Promuovere il benessere a scuola

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la valutazione approfondita comporta <strong>il</strong> coinvolgimento diretto dei<br />

lavoratori per la r<strong>il</strong>evazione della percezione soggettiva del livello<br />

di stress presente nell’organizzazione.<br />

Secondo la consistenza dell’impresa, la situazione e/o le risorse<br />

disponib<strong>il</strong>i si possono usare vari strumenti tra cui interviste semistrutturate,<br />

focus group o la somministrazione di questionari ad hoc<br />

che, in quanto strumenti clinici, comportano tutti la presenza di una<br />

professionalità psicologica.<br />

A tale proposito si ricorda che, sebbene la percezione sia di necessità<br />

individualmente acquisita (tutta la popolazione o uno o più campioni<br />

per tipologia di rischio), obiettivo della valutazione è la r<strong>il</strong>evazione<br />

dello stress occupazionale e non del singolo lavoratore che per<br />

esigenze personali può comunque trovare nel medico competente<br />

l’interlocutore idoneo 6<br />

D. La pianificazione degli interventi per la eliminazione, riduzione e<br />

gestione dei rischi emersi, deve intervenire prioritariamente alla fonte<br />

dei fattori stressogeni, focalizzandosi sugli aspetti organizzativi e/o<br />

gestionali che si siano rivelati critici. La pianificazione degli interventi<br />

deve prevedere anche la fase di monitoraggio.<br />

E. L’attuazione degli interventi deve essere accompagnata dalla verifica<br />

costante dell’adeguatezza delle misure adottate.<br />

F. Verifica/Aggiornamento Il documento di valutazione dei rischi è uno<br />

strumento dinamico che si accompagna al divenire di ogni struttura<br />

organizzata. Pertanto la valutazione deve essere immediatamente rielaborata<br />

in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’<br />

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza<br />

delle lavoratrici e dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione<br />

della tecnica (art. 29, comma 3).<br />

In tutti gli altri casi, non previsti dalla norma, per la verifica/aggiornamento<br />

della valutazione si ritiene adeguato un periodo di tempo non superiore<br />

a due anni.<br />

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