Sebastiano Tusa - Regione Siciliana
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lanza comporti oneri finanziari rilevanti<br />
per l’amministrazione regionale, sia a causa<br />
degli scarsi incentivi all’efficienza insiti<br />
nell’organizzazione pubblica sia a causa<br />
degli elevati costi di controllo dell’attività<br />
del personale, dovuti alle caratteristiche<br />
dei siti in cui esso sarebbe impiegato,<br />
e che essa finisca col produrre un<br />
abbassamento poco significativo del rischio<br />
di depredazione del patrimonio archeologico<br />
sottomarino.<br />
Un’alternativa alla gestione in economia<br />
dei servizi di vigilanza potrebbe essere<br />
costituita dall’affidamento in concessione<br />
a imprese specializzate o che, comunque,<br />
siano ritenute in grado di svolgere<br />
una tale funzione. Sotto il profilo strettamente<br />
finanziario, a parità di servizio<br />
erogato, non sembrano ipotizzabili significativi<br />
risparmi rispetto alla gestione in<br />
economia. Se è probabile che gli oneri<br />
del personale possono essere più bassi<br />
per un’impresa privata in confronto a<br />
quelli che dovrebbe sostenere l’amministrazione<br />
Regionale, a causa delle diverse<br />
tipologie contrattuali tipiche di ciascuna<br />
organizzazione, è anche vero che i concessionari<br />
richiederebbero un costo per<br />
l’erogazione del servizio comprensivo anche<br />
di quote di profitto 4 . Sotto il profilo<br />
della capacità di garantire l’efficienza<br />
delle prestazioni dei lavoratori e, quindi,<br />
l’abbassamento del rischio di furti del<br />
patrimonio archeologico, un’impresa<br />
privata ha strumenti e incentivi maggiori<br />
di un’amministrazione pubblica, quale la<br />
<strong>Regione</strong>. Questa capacità dipende, tuttavia,<br />
a sua volta, dagli incentivi del titolare<br />
della concessione a fornire un servizio<br />
efficiente all’amministrazione concedente.<br />
Più precisamente, la garanzia che il<br />
servizio sia svolto efficientemente dipende<br />
dall’esistenza di un idoneo meccanismo<br />
sanzionatorio qualora si verifichino<br />
dei furti e si accerti che questi avrebbero<br />
potuto essere evitati se il servizio fosse<br />
stato svolto diligentemente. A parte la<br />
non sempre facile possibilità di accertare<br />
le circostanze in cui avvengono i furti, in<br />
modo particolare in un ambiente marino,<br />
e le difficoltà di imputazione delle<br />
responsabilità, l’efficacia della sanzione<br />
dipende anche dall’entità della stessa.<br />
Qualora, in base alla previsione contrattuale,<br />
si accertasse una responsabilità del<br />
concedente (non dolosa) si potrebbe pensare<br />
di addossargli il danno derivante dal<br />
furto. Questa possibilità pone, tuttavia,<br />
problemi per l’attribuzione di un valore a<br />
oggetti e reperti che non hanno mercato<br />
e, anche nell’ipotesi in cui l’avessero e<br />
questo fosse legale, il valore di scambio<br />
che si formerebbe su un tale mercato non<br />
rifletterebbe il valore che quel patrimonio<br />
ha per la collettività, in relazione ai<br />
benefici in termini di conservazione e ricerca,<br />
di cui si è già parlato nella sezione<br />
relativa all’analisi della domanda. Anche<br />
qualora si riuscisse a quantificare un tale<br />
valore, esso potrebbe risultare insopportabilmente<br />
elevato per il concessionario<br />
tanto da indurlo alla chiusura e al conseguente<br />
abbandono del servizio; o, addirittura,<br />
nella stessa fase di attribuzione<br />
della concessione, una previsione contrattuale<br />
di risarcimento di un danno di<br />
valore elevato potrebbe scoraggiare<br />
chiunque dal partecipare alla gara per la<br />
concessione. Una sanzione alternativa<br />
potrebbe essere costituita dalla rescissione<br />
del contratto con il concessionario.<br />
Questa sanzione può, tuttavia, essere efficace<br />
se il servizio può essere potenzialmente<br />
erogato da più imprese, in concorrenza<br />
tra di loro, altrimenti l’Amministrazione<br />
Regionale, sanzionando il proprio<br />
concessionario, rischierebbe di essere privata<br />
dell’attività di vigilanza. Pertanto,<br />
anche senza procedere a una precisa<br />
quantificazione di benefici e costi della<br />
gestione in economia e di quella in concessione<br />
del servizio di vigilanza dei siti<br />
archeologici sottomarini, sembra realistico<br />
prevedere che gli oneri finanziari per<br />
Maurizio Caserta, Tiziana Cuccia, Isidoro Mazza, Giacomo Pignataro 188