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Sebastiano Tusa - Regione Siciliana

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lanza comporti oneri finanziari rilevanti<br />

per l’amministrazione regionale, sia a causa<br />

degli scarsi incentivi all’efficienza insiti<br />

nell’organizzazione pubblica sia a causa<br />

degli elevati costi di controllo dell’attività<br />

del personale, dovuti alle caratteristiche<br />

dei siti in cui esso sarebbe impiegato,<br />

e che essa finisca col produrre un<br />

abbassamento poco significativo del rischio<br />

di depredazione del patrimonio archeologico<br />

sottomarino.<br />

Un’alternativa alla gestione in economia<br />

dei servizi di vigilanza potrebbe essere<br />

costituita dall’affidamento in concessione<br />

a imprese specializzate o che, comunque,<br />

siano ritenute in grado di svolgere<br />

una tale funzione. Sotto il profilo strettamente<br />

finanziario, a parità di servizio<br />

erogato, non sembrano ipotizzabili significativi<br />

risparmi rispetto alla gestione in<br />

economia. Se è probabile che gli oneri<br />

del personale possono essere più bassi<br />

per un’impresa privata in confronto a<br />

quelli che dovrebbe sostenere l’amministrazione<br />

Regionale, a causa delle diverse<br />

tipologie contrattuali tipiche di ciascuna<br />

organizzazione, è anche vero che i concessionari<br />

richiederebbero un costo per<br />

l’erogazione del servizio comprensivo anche<br />

di quote di profitto 4 . Sotto il profilo<br />

della capacità di garantire l’efficienza<br />

delle prestazioni dei lavoratori e, quindi,<br />

l’abbassamento del rischio di furti del<br />

patrimonio archeologico, un’impresa<br />

privata ha strumenti e incentivi maggiori<br />

di un’amministrazione pubblica, quale la<br />

<strong>Regione</strong>. Questa capacità dipende, tuttavia,<br />

a sua volta, dagli incentivi del titolare<br />

della concessione a fornire un servizio<br />

efficiente all’amministrazione concedente.<br />

Più precisamente, la garanzia che il<br />

servizio sia svolto efficientemente dipende<br />

dall’esistenza di un idoneo meccanismo<br />

sanzionatorio qualora si verifichino<br />

dei furti e si accerti che questi avrebbero<br />

potuto essere evitati se il servizio fosse<br />

stato svolto diligentemente. A parte la<br />

non sempre facile possibilità di accertare<br />

le circostanze in cui avvengono i furti, in<br />

modo particolare in un ambiente marino,<br />

e le difficoltà di imputazione delle<br />

responsabilità, l’efficacia della sanzione<br />

dipende anche dall’entità della stessa.<br />

Qualora, in base alla previsione contrattuale,<br />

si accertasse una responsabilità del<br />

concedente (non dolosa) si potrebbe pensare<br />

di addossargli il danno derivante dal<br />

furto. Questa possibilità pone, tuttavia,<br />

problemi per l’attribuzione di un valore a<br />

oggetti e reperti che non hanno mercato<br />

e, anche nell’ipotesi in cui l’avessero e<br />

questo fosse legale, il valore di scambio<br />

che si formerebbe su un tale mercato non<br />

rifletterebbe il valore che quel patrimonio<br />

ha per la collettività, in relazione ai<br />

benefici in termini di conservazione e ricerca,<br />

di cui si è già parlato nella sezione<br />

relativa all’analisi della domanda. Anche<br />

qualora si riuscisse a quantificare un tale<br />

valore, esso potrebbe risultare insopportabilmente<br />

elevato per il concessionario<br />

tanto da indurlo alla chiusura e al conseguente<br />

abbandono del servizio; o, addirittura,<br />

nella stessa fase di attribuzione<br />

della concessione, una previsione contrattuale<br />

di risarcimento di un danno di<br />

valore elevato potrebbe scoraggiare<br />

chiunque dal partecipare alla gara per la<br />

concessione. Una sanzione alternativa<br />

potrebbe essere costituita dalla rescissione<br />

del contratto con il concessionario.<br />

Questa sanzione può, tuttavia, essere efficace<br />

se il servizio può essere potenzialmente<br />

erogato da più imprese, in concorrenza<br />

tra di loro, altrimenti l’Amministrazione<br />

Regionale, sanzionando il proprio<br />

concessionario, rischierebbe di essere privata<br />

dell’attività di vigilanza. Pertanto,<br />

anche senza procedere a una precisa<br />

quantificazione di benefici e costi della<br />

gestione in economia e di quella in concessione<br />

del servizio di vigilanza dei siti<br />

archeologici sottomarini, sembra realistico<br />

prevedere che gli oneri finanziari per<br />

Maurizio Caserta, Tiziana Cuccia, Isidoro Mazza, Giacomo Pignataro 188

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