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qui - Porphyra

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“Venezia e Bisanzio, incontro e scontro tra Oriente ed Occidente”<br />

Atti del convegno tenutosi a Venezia, 10-11 dicembre 2011<br />

<strong>Porphyra</strong>, giugno 2012, n. XVII<br />

Ciò posto, se si vuole sostenere questa autorevole opinione, seppur<br />

riduttiva, si deve concordare con quanto espresso dal Poggi, «qualunque<br />

sia il suo preteso episcopato», Costantino «rimane un laico» e continua:<br />

«Ma tutto ciò, con buona pace di Bessarione» e, si osa aggiungere, di<br />

Demetrio Comateno. 79<br />

I precitati canonisti, ebbene, spinsero la loro attività interpretativa<br />

dell’impianto normativo in senso nettamente opposto.<br />

Il dottissimo cardinale Bessarione, ponendo mano al riordino e alla<br />

rifunzionalizzazione dei poteri iure canonicae, afferiva al basileus il<br />

medesimo ius edicendi e le prerogative giuridiche insistenti sulla<br />

compagine ecclesiale che la Chiesa Latina, tutt’oggi, suole riconoscere al<br />

“Vescovo Romano”, consistenti nell’erige metropoli, nominare i vescovi<br />

(anche se in concreto, a dire del Pertusi, questo potere venne esercitato in<br />

ipotesi alquanto rare), ridisegnare i confini delle diocesi, nonché<br />

confermava in capo all’Augusto l’esistenza di una giurisdizione che non<br />

subiva i limiti della mera materia mondana ed il “vincolo” ai soli corpi, ma<br />

che si estendeva perfino alla cura et salus animarum, tant’è ch’egli<br />

«riconduce all’ovile di Dio le pecorelle smarrite e quelle che nell’ovile di<br />

Dio non erano mai entrate».<br />

Il Comateno, invece, riprendendo Ulpiano, avvertiva i presbiteri:<br />

l’imperatore non può essere vincolato dalle leggi civili, e, neanche la<br />

produzione normativa della Chiesa lo può limitare, giacché egli ha il potere<br />

di ratificare le decisioni dei concili rendendole vincolanti, poiché: «egli è il<br />

nostro Cristo», e conserva stricto iure i poteri di pontefice.<br />

Secondo l’avvertito parere del Pitsakis, un simile costrutto di diritto<br />

canonico, seppur derivato da pregiatissime ed autorevolissime fonti,<br />

denotava un carattere piuttosto artificioso nonché partigiano della factio<br />

imperiale, dacché non sembrava potersi applicare né in astratto né in<br />

concreto ad un non battezzato; l’oggettiva impossibilità tout court<br />

persisteva comunque, anche se quest’ultimo era l’imperatore e seppur<br />

costui si chiamava Costantino. 80<br />

Il Pitsakis, dunque, con sottile ragionamento basato sugli<br />

impedimenta canonica, reso più agevole dalla “caparbia” volontà imperiale<br />

di perdurare, fino a poco prima della sua dipartita, nell’umile “stadio”<br />

catecumenale, nonostante la sua scelta, come noto, sia giustificabile alla<br />

luce di un uso piuttosto comune all’epoca, non può far altro che giungere<br />

alla medesima conclusione dello Zonaras: «l’imperatore romano d'Oriente<br />

è soltanto un laico». 81<br />

Sagace dipanatore di quest’intricato “nodo di Gordio”, è stato il<br />

Poggi, che, partendo da quell’ossimoro concettuale, con estrema abilità<br />

dialettica, ebbe ad aggiungere un ulteriore tassello utile a comprendere la<br />

precisa natura dell'episcopato di Costantino; questi, orbene, al fine di<br />

giungere ad una simile conclusione, adoperò l’avvertito parere del Drake,<br />

citandone l’opera “Constantine and the Bishops”: «In epoca susseguente<br />

79<br />

Cfr. POGGI V., Costantino vescovo dei non cristiani e vescovo universale, (= POGGI, Costantino), in<br />

“Diritto@storia” 2, (2003).<br />

80<br />

Cfr. PITSAKIS CG., “Un laïc: l'empereur romain d'Orient", à publier dans les actes du XIVe Séminaire international<br />

d'études historiques, Laicità tra diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca, Roma 1994.<br />

81<br />

POGGI, Costantino.<br />

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