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"il gioco d'azzardo - le ludopatie" analisi del fenomeno - Codacons

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Stato membro, ove fornisce <strong>le</strong>gittimamente servizi analoghi”.<br />

La Corte UE, nello specifico, constata che “la normativa svedese, che ha l’effetto di vietare la pro-<br />

mozione in Svezia tanto dei giochi d’azzardo organizzati <strong>le</strong>citamente in altri Stati membri quanto di<br />

quelli organizzati senza autorizzazione in Svezia, finisce col restringere la partecipazione a tali giochi<br />

da parte <strong>del</strong> pubblico svedese”.<br />

“Tuttavia – si <strong>le</strong>gge ancora nel provvedimento giurisdiziona<strong>le</strong> - <strong>il</strong> diritto comunitario ammette<br />

restrizioni giustificate, segnatamente, da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sa-<br />

nità pubblica. In assenza di armonizzazione all’interno <strong>del</strong>l’Unione in materia di giochi d’azzardo,<br />

spetta ad ogni singolo Stato membro valutare, in ta<strong>le</strong> settore, alla luce <strong>del</strong>la propria scala di valori,<br />

come tutelare gli interessi in questione. Gli Stati membri sono conseguentemente liberi di fissare gli<br />

obiettivi <strong>del</strong>la loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con preci-<br />

sione <strong>il</strong> livello di protezione perseguito. Le restrizioni che essi impongono devono, però, soddisfare<br />

<strong>le</strong> condizioni di proporzionalità che risultano dalla giurisprudenza <strong>del</strong>la Corte. Occorre esaminare,<br />

in particolare, se la normativa svedese sia idonea a garantire <strong>il</strong> conseguimento di uno o più obiettivi<br />

<strong>le</strong>gittimi perseguiti da detto Stato membro e se non vada oltre quanto necessario per <strong>il</strong> loro rag-<br />

giungimento”.<br />

Durante la stessa seduta, <strong>il</strong> giudice <strong>del</strong> rinvio ha inoltre r<strong>il</strong>evato come sia pacifico che l’esclusione<br />

degli interessi lucrativi privati dal settore dei giochi d’azzardo, costituisca un principio fondamen-<br />

ta<strong>le</strong> <strong>del</strong>la normativa svedese in materia. “Tali attività sono riservate in Svezia ad organismi che<br />

perseguono obiettivi di pubblica ut<strong>il</strong>ità – ha detto - o di interesse genera<strong>le</strong> e <strong>le</strong> autorizzazioni per la<br />

gestione dei giochi d’azzardo sono state concesse esclusivamente ad enti pubblici o caritativi”.<br />

La Corte insomma, al riguardo contesta che considerazioni di ordine cultura<strong>le</strong>, mora<strong>le</strong> o religioso<br />

possano giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi da parte di operatori privati di gio-<br />

chi d’azzardo, in particolare perché potrebbe essere ritenuto inaccettab<strong>il</strong>e permettere che un privato<br />

tragga un vantaggio dalla gestione di una piaga socia<strong>le</strong> o dalla debo<strong>le</strong>zza dei giocatori e dalla loro<br />

sfortuna. Secondo la scala di valori propria a ciascuno degli Stati membri, e tenuto conto <strong>del</strong> potere<br />

discreziona<strong>le</strong> di cui questi godono, uno Stato membro può, dunque, limitare lo sfruttamento <strong>del</strong><br />

<strong>gioco</strong> d’azzardo riservandolo ad enti pubblici o caritativi.<br />

Poiché gli operatori che avevano fatto pubblicare gli annunci incriminati sono imprese private a<br />

scopo di lucro, <strong>le</strong> quali non avrebbero mai potuto beneficiare, per la <strong>le</strong>gge svedese, di un’auto-<br />

rizzazione alla gestione di giochi d’azzardo, la Corte conclude che la normativa svedese risponde<br />

all’obiettivo di escludere interessi lucrativi privati dal settore dei giochi d’azzardo e può essere con-<br />

siderata necessaria al suo raggiungimento.<br />

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