"il gioco d'azzardo - le ludopatie" analisi del fenomeno - Codacons
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lizzazione dei prodotti di <strong>gioco</strong> pubblici e punti di vendita aventi come attività accessoria la<br />
commercializzazione dei prodotti di <strong>gioco</strong> pubblici; ai punti di vendita aventi come attività<br />
principa<strong>le</strong> la commercializzazione dei prodotti di <strong>gioco</strong> pubblici può essere riservata in esclusiva<br />
l’offerta di alcune tipologie di scommessa;<br />
d) previsione <strong>del</strong>l’attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 10.000, di<br />
cui almeno <strong>il</strong> 5 per cento aventi come attività principa<strong>le</strong> la commercializzazione dei prodotti di<br />
<strong>gioco</strong> pubblici;<br />
e) determinazione <strong>del</strong> numero massimo dei punti di vendita per provincia aventi come attività<br />
principa<strong>le</strong> la commercializzazione dei prodotti di <strong>gioco</strong> pubblici in considerazione dei punti di<br />
vendita già assegnati;<br />
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività principa<strong>le</strong> la commercializzazione dei<br />
prodotti di <strong>gioco</strong> pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti a una distanza non inferio-<br />
re a 2.000 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti,<br />
a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai punti di vendita già assegnati;] (4)<br />
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei<br />
prodotti di <strong>gioco</strong> pubblici, nei comuni con più di 200.000 abitanti, a una distanza non inferio-<br />
re a 400 metri dai punti di vendita già assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti,<br />
a una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita già assegnati, senza pregiudizio<br />
dei punti di vendita in cui, alla data <strong>del</strong> 30 giugno 2006, si effettui la raccolta <strong>del</strong> concorso<br />
pronostici denominato totip, ovvero <strong>del</strong><strong>le</strong> scommesse ippiche di cui all’articolo 1, comma 498,<br />
<strong>del</strong>la <strong>le</strong>gge 30 dicembre 2004, n. 311;] (5)<br />
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa effettuazione di una o più procedure aperte a tutti<br />
gli operatori, la cui base d’asta non può essere inferiore ad euro trentam<strong>il</strong>a per ogni punto di<br />
vendita avente come attività principa<strong>le</strong> la commercializzazione dei prodotti di <strong>gioco</strong> pubblici e<br />
ad euro settem<strong>il</strong>acinquecento per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la com-<br />
mercializzazione dei prodotti di <strong>gioco</strong> pubblici;<br />
i) acquisizione <strong>del</strong>la possib<strong>il</strong>ità di raccogliere <strong>il</strong> <strong>gioco</strong> a distanza, ivi inclusi i giochi di ab<strong>il</strong>ità con<br />
vincita in denaro [, previo <strong>il</strong> versamento di un corrispettivo non inferiore a euro duecentom<strong>il</strong>a];<br />
l) definizione <strong>del</strong><strong>le</strong> modalità di salvaguardia dei concessionari <strong>del</strong>la raccolta di scommesse ippiche<br />
disciplinate dal regolamento di cui al decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 8 apr<strong>il</strong>e 1998, n.<br />
169.<br />
5. L’articolo 22, comma 6, <strong>del</strong>la <strong>le</strong>gge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:<br />
«6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, <strong>del</strong> te-<br />
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