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essa intesa in termini di danno ovvero di pericolo –, di conseguenza non potrebbe<br />

sussistere neppure compartecipazione 37 .<br />

1.3. L’entrata in vigore del codice Rocco<br />

In seguito all’emanazione del nuovo codice, si sviluppò un filone<br />

giurisprudenziale al quale va ricondotto il merito di aver riconosciuto l’esistenza stessa<br />

dell’agente provocatore come figura autonoma, attraverso l’indicazione, in concreto, di<br />

come deve essere considerato il suo operato. La Suprema corte, in una nota sentenza in<br />

materia di frode delle pubbliche forniture, definì agente provocatore un soggetto che, su<br />

incarico della pubblica amministrazione, aveva richiesto ad un farmacista cose diverse<br />

da quelle indicate nelle rispettive ricette e delle quali doveva essere eseguita la<br />

fornitura, allo scopo di comprovare la predisposizione alla frode dei farmacisti fornitori<br />

e la loro capacità di avvalersi dell’inganno nei confronti delle istituzioni 38 . In una<br />

successiva pronuncia i giudici di legittimità giunsero sino a una distinzione fra l’agente<br />

provocatore e l’istigatore. Secondo questa ricostruzione, il primo è colui che si finge<br />

delinquente per accertare o impedire il crimine in itinere, mentre nella figura<br />

dell’istigatore va invece ricompreso chi opera unicamente per determinare l’altro a un<br />

delitto che, senza il suo intervento, certamente non sarebbe stato commesso 39 .<br />

Nella prima delle decisioni richiamate, si rievoca quella nozione ampia di agente<br />

provocatore che era stata elaborata all’inizio del secolo, estesa ai casi in cui sia<br />

ravvisabile anche una semplice offerta di occasione per reiterare un reato. L’attività<br />

svolta non deve influenzare, a livello causale, la volontà di realizzare l’illecito,<br />

rivolgendosi unicamente ad accertare la colpevolezza del soggetto, posto che la<br />

fattispecie concreta si sarebbe verificata in ogni caso. Nonostante emerga dalle sentenze<br />

sopra menzionate la mancanza di un orientamento omogeneo che consenta di qualificare<br />

astrattamente l’agente provocatore, è comunque da sottolineare l’importanza della<br />

svolta di un dibattito dottrinale e giurisprudenziale che inizia a indirizzare<br />

precipuamente l’attenzione verso due figure delittuose: i reati-contratto e i delitti di<br />

relazione.<br />

37 Può accadere che le guardie, avvisate da un confidente-istigatore, siano già appostate e pronte ad<br />

intervenire prima che il reato si compia, nel luogo in cui il malvivente, indotto a commettere un furto, si<br />

appresti ad agire. In questo caso, mancando il reato, non potrebbe esservi partecipazione allo stesso. Così<br />

V. MANZINI, Trattato, cit., 415.<br />

38 Cass., 23 gennaio 1941, in Riv. pen., 1941, 668.<br />

39 Cass., 6 luglio 1943, in Riv. pen., 1945, 258.<br />

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