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esplicitamente per ciascuno Stato l’obbligo di adottare “le misure necessarie a<br />
consentire l’appropriato impiego della consegna controllata e, laddove ritenuto<br />
opportuno, l’impiego di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza<br />
elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità<br />
competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità<br />
organizzata”, purché, naturalmente, queste siano non contrarie ai princìpi fondamentali<br />
dell’ordinamento giuridico nazionale e “nella misura delle proprie possibilità e alle<br />
condizioni stabilite dal proprio diritto interno”.<br />
Nel testo della convenzione quindi, non a caso, le consegne controllate e le<br />
operazioni sotto copertura sono annoverate fra le special investigative techniques (SIT)<br />
per le quali, essendosi consolidato in ambito internazionale un vero e proprio<br />
momentum, “si rendeva particolarmente cogente la necessità di disporre di un diritto<br />
interno il più possibile uniforme” 117 . Sotto un profilo sistematico queste tecniche di<br />
investigazione speciale, in considerazione della loro eterogeneità, non si prestano ad una<br />
classificazione generale, ciò nonostante, pur con estrema approssimazione, basandosi<br />
sui dati normativi anche interni, si possono suddistinguere in due categorie 118 . La prima<br />
è formata da tutte le omissioni o ritardi di atti d’ufficio da parte dei soggetti incaricati<br />
dell’indagine, tra le quali rientrano sicuramente le consegne controllate e il differimento<br />
dei provvedimenti di cattura o sequestro 119 . Si tratta di tecniche di investigazione che si<br />
caratterizzano per la loro natura “passiva”, in quanto sostanzialmente fondate sul<br />
monitoraggio in tempo reale dell’attività criminosa in corso di esecuzione, sia per<br />
mezzo del cosiddetto agente infiltrato, sia per mezzo degli altri strumenti di intelligence<br />
nella disponibilità degli investigatori 120 .<br />
Alla seconda categoria appartengono le tecniche di investigazione undercover<br />
definibili come “attive” perché finalizzate all’acquisizione di elementi di prova raccolti<br />
nell’immediatezza del fatto o nel momento in cui l’attività criminosa è in corso di<br />
esecuzione, generalmente avvalendosi di un agente provocatore.<br />
Una volta distinte le SIT in due macrocategorie, preso atto dell’indubbio valore<br />
sistematico dell’art. 9 legge 146/06, resta da chiedersi se, ed quali termini, questa<br />
117 R. BARBERINI, Entrata in vigore della convenzione contro il crimine organizzato e disegno di legge di<br />
ratifica, in Cass. pen., 2003, 3264;<br />
118 Per questo tipo di classificazione delle SIT vedi F. GANDINI, Lotta alla criminalità organizzata, le<br />
operazioni sotto copertura, in Dir. giust., 2006, 32.<br />
119 Per una analisi delle nuove frontiere dell’assistenza giudiziaria in materia penale vedi M.R. MARCHETTI,<br />
L’assistenza giudiziaria internazionale, Milano, 2005.<br />
120 F. GANDINI, op. cit., 33.<br />
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