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esegetica”: si potrà, così ritenere lecito l’acquisto di una partita di droga da uno<br />
spacciatore che stia già provvedendo a soddisfare la sua abituale clientela, ma non sarà<br />
né legittima né utilizzabile l’attività diretta a stimolare un soggetto a procacciarsi la<br />
droga, in un momento in cui sia sostanzialmente alieno da propositi criminosi 259 . Ad una<br />
attenta lettura, in realtà, questa interpretazione della disciplina interna era già imposta<br />
dalla stessa lettera della legge. Difatti, tutte le norme in materia operazioni sotto<br />
copertura indicano il fine ultimo di tale strumento nella ricerca di elementi probatori:<br />
come dire che tutti gli strumenti investigativi disciplinati si devono innestare in un<br />
tronco di indagini già sviluppatosi per cui il soggetto passivo deve, sin dal principio,<br />
aver assunto la qualità di indagato. Questa ricostruzione riduce al minimo la possibilità<br />
che nel nostro ordinamento agenti sotto copertura si determinino per istigare un<br />
soggetto incensurato, non sottoposto ad indagini, così da offrirgli un’isolata occasione<br />
di delinquere. Inoltre, si circoscrive l’ambito di applicazione di questi strumenti<br />
investigativi di rottura configurandoli come extrema ratio, “ non essendo ammissibile<br />
che i presupposti del punire vengano ad essere surrettiziamente creati mediante<br />
un’attività di induzione alla commissione del delitto, in virtù del perverso meccanismo<br />
autoreferenziale, teso a creare ‘ dal niente’ le premesse per il suo stesso operare” 260 .<br />
A conferma della correttezza di tale ricostruzione esegetica vi è un ulteriore<br />
pronuncia – di segno opposto – della Corte europea in materia di provocazione<br />
consentita 261 . In tale decisione la Corte, dopo aver richiamato i princìpi elaborati nel<br />
caso “Teixeira de Castro”, ha ritenuto di dover giungere a diverse conclusioni in quanto<br />
le autorità impegnate si erano limitate ad osservare il comportamento di soggetti che si<br />
muovevano in ambienti vicini alla criminalità, e la commissione del reato dipese, in<br />
ultima istanza, da una libera scelta dell’imputato, non influenzata in maniera sostanziale<br />
dagli agenti di polizia 262 . D'altronde, come osservato dalla stessa Corte, in questo caso la<br />
condanna del ricorrente non si è fondata in misura determinante sulle dichiarazioni<br />
dell’agente infiltrato, in più, nel corso della fase dibattimentale svoltasi presso il<br />
Tribunale di Milano il ricorrente ha avuto l’opportunità di interrogare gli agenti di<br />
259 Cfr. A. VALLINI, op. cit., 202.<br />
260 A. VALLINI, op. cit., 204.<br />
261 Corte e.d.u., 21 marzo 2002, Calabrò c. Italia e Germania, n. 59895/00, in Cass. pen., 2002, 2920, con<br />
nota di A. TAMIETTI, Agenti provocatori e diritto all’equo processo nella giurisprudenza della Corte<br />
europea dei Diritti dell’Uomo.<br />
262 Nella specie la Corte ha ritenuto di non potersi equiparare all’azione di un agente provocatore, l’attività<br />
del poliziotto tedesco che, dopo aver dichiarato la propria disponibilità alla cessione di sostanze<br />
stupefacenti ed esser stato in seguito contattato dall’indagato, si era limitato ad organizzare un incontro<br />
per la consegna della merce.<br />
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