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stretta correlazione fra tale svolta giurisprudenziale e i principi sviluppati dalla Corte<br />

europea dei diritti dell’uomo, ispirati proprio al due process of law 360 .<br />

In conclusione, se è vero che gli interventi della Corte europea non potranno non<br />

giocare un ruolo fondamentale nell’avvicinamento delle legislazioni degli Stati europei<br />

– ancorché di common law – sulla disciplina delle operazioni sotto copertura, pur<br />

restando auspicabile una normativa comune di dettaglio, va detto come in ambito<br />

internazionale le esigenze di cooperazione – soprattutto per reati quali il traffico di<br />

stupefacenti, ma anche di terrorismo internazionale – impongano una dovuta riflessione<br />

sulle reali possibilità di cooperazione internazionale esistenti al momento. Se ne deve<br />

dedurre come non si possa assolutamente prescindere dalla stipulazione di Convenzioni<br />

bilaterali che permettano un riavvicinamento delle discipline, così da consentire<br />

l’effettivo svolgimento di operazioni undercover transnazionali.<br />

Quanto detto sarà particolarmente importante nella cooperazione fra Italia e Stati<br />

Uniti poiché, considerando l’eventualità di un’operazione congiunta che porti agenti<br />

americani a operare sotto copertura nel territorio italiano, gli stessi rischierebbero<br />

certamente l’incriminazione qualora compiano attività d’induzione al crimine,<br />

qualificate nel nostro ordinamento come ipotesi di concorso nel reato, benché del tutto<br />

legittime per la loro formazione,. Gli agenti stranieri non potranno godere di alcuna<br />

immunità verso una incriminazione in un contesto fortemente decentralizzato come<br />

quello italiano, ed il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale aumenta in concreto<br />

il rischio di incorrere in responsabilità penale. Inoltre, la stessa nozione italiana<br />

d’induzione al reato prevede un ruolo certamente più passivo e meno intrusivo degli<br />

agenti sotto copertura e rischierebbe quindi di precludere una serie di tattiche<br />

investigative tipiche della formazione professionale dell’undercover americano. Si pensi<br />

ai cosiddetti “acquisti di riserva” che consistono nella messa in vendita di sostanze<br />

stupefacenti da parte degli infiltrati e l’arresto dei trafficanti solo una volta conclusasi la<br />

transazione – ipotesi solo apparentemente simile alle nostre “consegne controllate” –, o<br />

ancora alla creazione di banche o società off shore dirette ad attirare capitali illegali 361 .<br />

Porre in evidenza le differenze di disciplina appare tanto più opportuno se si<br />

considera come, al momento, non possa essere sufficiente, al fine di sviluppare una<br />

maggiore collaborazione investigativa, un’intesa fra gli Stati, o anche un vero e proprio<br />

trattato, che si limiti a rimandare quanto alla disciplina concreta delle operazioni sotto<br />

360 Vedi infra Cap. 4, par. 4.<br />

361 Cfr. J. ROSS, Quegli 007 infiltrati nel cuore del crimine, cit., 71.<br />

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